(Regolamento di polizia mortuaria- art. 90)
                              Art. 90. 
  1. Il comune puo' concedere a privati e ad enti l'uso di  aree  per
la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per
famiglie e collettivita'. 
  2. Nelle aree avute in concessione, i privati e  gli  enti  possono
impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi  di
inumazione per famiglie e collettivita',  purche'  tali  campi  siano
dotati ciascuno di adeguato ossario. 
  3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano,
a seconda che esse siano a sistema di  tumulazione  o  a  sistema  di
inumazione,  le  disposizioni   generali   stabilite   dal   presente
regolamento  sia  per  le  tumulazioni  e  inumazioni,  sia  per   le
estumulazioni ed esamazioni.