(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 96)
 
                               Art. 96 
 
             (Istruttoria collegiale e giudice delegato) 
 
 
  1. All'udienza di discussione, il collegio provvede sulle richieste
istruttorie, disponendo l'immediata assunzione  dei  mezzi  di  prova
ritenuti ammissibili e rilevanti; i modi di assunzione sono  regolati
secondo il codice di procedura civile e le relative  disposizioni  di
attuazione. 
 
 
  2. Se non puo' assumerli nella stessa udienza, il collegio fissa il
termine entro il quale essi devono essere assunti  e  delega  per  la
loro esecuzione uno dei componenti il collegio il quale  procede  con
l'assistenza del segretario che redige i relativi verbali. 
 
 
  3. In caso di assunzione del mezzo istruttorio fuori dal territorio
della  regione,  il  collegio  delega  il  presidente  della  sezione
giurisdizionale regionale competente per territorio, con facolta'  di
subdelega ad altro giudice della sezione medesima. 
 
 
  4. Se il luogo ove si deve eseguire il mezzo istruttorio  e'  fuori
dal territorio della Repubblica, la richiesta viene fatta nelle forme
diplomatiche ai sensi dell'articolo 204 codice  di  procedura  civile
ovvero in quelle previste dalle convenzioni internazionali.