(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 97)
 
                               Art. 97 
 
                   (Consulenza tecnica d'ufficio) 
 
 
  1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio,
il collegio nomina il consulente con le modalita' di cui all'articolo
23, comma 3,  o  si  avvale  di  strutture  e  organismi  tecnici  di
amministrazioni pubbliche. 
 
 
  2. Con la medesima ordinanza, il collegio formula i quesiti e fissa
il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire  dinanzi
al giudice, a tal fine delegato, per assumere l'incarico  e  prestare
giuramento ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile. 
 
 
  3. L'ordinanza e' comunicata al consulente tecnico e alle  parti  a
cura della segreteria. 
 
 
  4. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del  consulente
sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al  comma
2. 
 
 
  5. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1,  assegna
termini successivi, prorogabili ai sensi dell'articolo 154 del codice
di procedura civile, per: 
 
 
  a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo  sul  suo
compenso; 
 
 
  b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta  dal  segretario,
di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a  poter  assistere
alle operazioni del consulente  del  giudice  e  a  interloquire  con
questo, possono partecipare all'udienza e alla  camera  di  consiglio
ogni volta che e' presente il consulente del giudice per  chiarire  e
svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le  loro  osservazioni
sui risultati delle indagini tecniche; 
 
 
  c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico  d'ufficio,  di
uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai
loro consulenti tecnici; 
 
 
  d) la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle  eventuali
osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte; 
 
 
  e) il deposito in segreteria della  relazione  finale,  in  cui  il
consulente tecnico d'ufficio da' altresi' conto delle osservazioni  e
delle conclusioni dei consulenti di  parte  e  prende  specificamente
posizione su di esse. 
 
 
  6. Il compenso complessivamente spettante al  consulente  d'ufficio
e'  liquidato,  al  termine  delle  operazioni,  dal  presidente  con
decreto, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti.  Con
la  sentenza  che  definisce   il   giudizio   il   collegio   regola
definitivamente il relativo onere.