(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 98)
 
                               Art. 98 
 
                        (Prova per testimoni) 
 
 
  1. La  prova  testimoniale  e'  assunta  ai  sensi  del  codice  di
procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione. 
 
 
  2. Durante l'escussione del teste, le parti,  per  il  tramite  del
presidente, possono formulare domande per ulteriormente chiarire  gli
articoli di prova.