(Allegato-art. 86)
                              Art. 86. 
 
           Indennita' per particolari condizioni di lavoro 
 
    1. L'indennita' di pronta disponibilita', nella misura di € 20,66
lorde per ogni dodici ore, rimane regolata dall'art. 28 (Servizio  di
pronta disponibilita'). 
    2. L'indennita' di polizia giudiziaria nella misura lorda,  fissa
ed annua di € 723,04 compete al personale  cui  e'  stata  attribuita
dall'autorita' competente la qualifica  di  agente  od  ufficiale  di
polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in
relazione alle funzioni ispettive e di controllo  previste  dall'art.
27 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n.
616. 
    3. Al personale dei ruoli sanitario e tecnico  appartenente  alle
categorie B, C e D ed operante in servizi articolati  su  tre  turni,
compete una indennita' giornaliera, pari a € 4,49.  Detta  indennita'
e' corrisposta purche' vi sia una effettiva rotazione  del  personale
nei tre turni, tale che nell'arco del  mese  si  evidenzi  un  numero
sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e
notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello  di  turni
adottato  nell'Azienda  o  Ente.   L'indennita'   non   puo'   essere
corrisposta nei giorni di assenza dal  servizio  a  qualsiasi  titolo
effettuata, salvo per i riposi compensativi. 
    4. Agli operatori di tutti i ruoli appartenenti alle categorie da
A a D,  addetti  agli  impianti  e  servizi  attivati  in  base  alla
programmazione  dell'Azienda  o  dell'Ente  per  almeno  dodici   ore
giornaliere ed effettivamente operanti su due turni per  la  ottimale
utilizzazione degli impianti stessi ovvero che siano operanti su  due
turni in corsia o in  struttura  protetta  anche  territoriale  o  in
servizi diagnostici, compete una  indennita'  giornaliera  pari  a  €
2,07. Detta indennita' e' corrisposta purche' vi  sia  una  effettiva
rotazione del personale su due turni, tale che nell'arco del mese  si
evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei  turni  svolti  di
mattina e pomeriggio ovverosia almeno pari al 30%.  L'indennita'  non
puo' essere corrisposta per  i  giorni  di  assenza  dal  servizio  a
qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi. 
    5. Agli operatori professionali di cui all'art. 44, comma  5  del
CCNL del 1° settembre 1995 (Indennita' per particolari condizioni  di
lavoro) che non effettuano i turni di cui ai commi 3 e 4  ma  operano
su  un  solo  turno  -  in  quanto  responsabili  dell'organizzazione
dell'assistenza   infermieristica   ed   alberghiera   dei    servizi
territoriali o dei servizi ospedalieri di diagnosi e cura  -  compete
un'indennita' mensile, lorda  di  €  25,82,  non  cumulabile  con  le
indennita' dei commi 3 e 4 ma solo con l'indennita' di cui  al  comma
6. 
    6. Al personale infermieristico competono, altresi', le  seguenti
indennita' per ogni giornata di effettivo servizio prestato: 
      a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; 
      b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi  di  nefrologia  e
dialisi: 4,13; 
      c) nei servizi di malattie infettive e discipline  equipollenti
cosi' come individuati dal decreto ministeriale del 30 gennaio 1998 e
s.m.i.: € 5,16. 
    I  servizi  elencati  nel  presente   comma   sono   individuati,
nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle  regioni
in  conformita'  alle  disposizioni  legislative  di   organizzazione
vigenti. 
    7. Al personale del ruolo sanitario appartenente  alle  categorie
B, C e D operanti su un solo turno, nelle terapie intensive  e  nelle
sale operatorie compete un'indennita' mensile, lorda di € 28,41,  non
cumulabile con le indennita' di cui ai  commi  3  e  4  ma  solo  con
l'indennita' del comma 6. 
    8. Al personale ausiliario  specializzato  ed  operatore  tecnico
addetto all'assistenza, appartenente rispettivamente alle categorie A
e B, assegnato ai  reparti  indicati  nel  comma  6,  lettera  c)  e'
corrisposta una indennita' giornaliera di € 1,03. 
    9. Agli operatori socio-sanitari assegnati  ai  reparti  indicati
nel comma  6,  lettere  a),  b)  e  c)  e'  corrisposta  l'indennita'
giornaliera di cui al comma 6. 
    10. Nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui all'art.  80
(Fondo condizioni di lavoro e incarichi)  nei  servizi  indicati  nel
comma  6,  possono  essere  individuati  altri  operatori  del  ruolo
sanitario, ai quali corrispondere l'indennita'  giornaliera  prevista
dal medesimo comma, limitatamente ai giorni in cui  abbiano  prestato
un intero turno lavorativo nei servizi di riferimento. 
    11. Le indennita' previste nei commi 6 e 8 non  sono  corrisposte
nei giorni di assenza dal servizio  a  qualsiasi  titolo  effettuata,
salvo per i riposi compensativi. 
    12. Al personale  dipendente,  anche  non  turnista,  che  svolga
l'orario ordinario di lavoro  durante  le  ore  notturne  spetta  una
indennita' nella misura unica uguale per tutti di €  2,74  lorde  per
ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6. 
    13. Per il servizio di  turno  prestato  per  il  giorno  festivo
compete un'indennita' di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono
di durata superiore alla meta' dell'orario di turno, ridotta a € 8,91
lorde se le prestazioni sono di durata pari o  inferiore  alla  meta'
dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore
del giorno festivo non puo' essere corrisposta a  ciascun  dipendente
piu' di un'indennita' festiva. Per turno notturno-festivo si  intende
quello che cade nel  periodo  compreso  tra  le  ore  22  del  giorno
prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore  22  del  giorno
festivo alle ore 6 del giorno successivo. 
    14. Le indennita' di cui al presente articolo sono cumulabili tra
di loro, fatto  salvo  quanto  previsto  dai  commi  5  e  7  e  sono
finanziate con il fondo di  cui  all'art.  80  (Fondo  condizioni  di
lavoro e incarichi).