Art. 86. Indennita' per particolari condizioni di lavoro 1. L'indennita' di pronta disponibilita', nella misura di € 20,66 lorde per ogni dodici ore, rimane regolata dall'art. 28 (Servizio di pronta disponibilita'). 2. L'indennita' di polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa ed annua di € 723,04 compete al personale cui e' stata attribuita dall'autorita' competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 3. Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennita' giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennita' e' corrisposta purche' vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennita' non puo' essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi. 4. Agli operatori di tutti i ruoli appartenenti alle categorie da A a D, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'Azienda o dell'Ente per almeno dodici ore giornaliere ed effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi ovvero che siano operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o in servizi diagnostici, compete una indennita' giornaliera pari a € 2,07. Detta indennita' e' corrisposta purche' vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina e pomeriggio ovverosia almeno pari al 30%. L'indennita' non puo' essere corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi. 5. Agli operatori professionali di cui all'art. 44, comma 5 del CCNL del 1° settembre 1995 (Indennita' per particolari condizioni di lavoro) che non effettuano i turni di cui ai commi 3 e 4 ma operano su un solo turno - in quanto responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi territoriali o dei servizi ospedalieri di diagnosi e cura - compete un'indennita' mensile, lorda di € 25,82, non cumulabile con le indennita' dei commi 3 e 4 ma solo con l'indennita' di cui al comma 6. 6. Al personale infermieristico competono, altresi', le seguenti indennita' per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13; c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti cosi' come individuati dal decreto ministeriale del 30 gennaio 1998 e s.m.i.: € 5,16. I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle regioni in conformita' alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti. 7. Al personale del ruolo sanitario appartenente alle categorie B, C e D operanti su un solo turno, nelle terapie intensive e nelle sale operatorie compete un'indennita' mensile, lorda di € 28,41, non cumulabile con le indennita' di cui ai commi 3 e 4 ma solo con l'indennita' del comma 6. 8. Al personale ausiliario specializzato ed operatore tecnico addetto all'assistenza, appartenente rispettivamente alle categorie A e B, assegnato ai reparti indicati nel comma 6, lettera c) e' corrisposta una indennita' giornaliera di € 1,03. 9. Agli operatori socio-sanitari assegnati ai reparti indicati nel comma 6, lettere a), b) e c) e' corrisposta l'indennita' giornaliera di cui al comma 6. 10. Nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) nei servizi indicati nel comma 6, possono essere individuati altri operatori del ruolo sanitario, ai quali corrispondere l'indennita' giornaliera prevista dal medesimo comma, limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato un intero turno lavorativo nei servizi di riferimento. 11. Le indennita' previste nei commi 6 e 8 non sono corrisposte nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi. 12. Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennita' nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6. 13. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennita' di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla meta' dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non puo' essere corrisposta a ciascun dipendente piu' di un'indennita' festiva. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo. 14. Le indennita' di cui al presente articolo sono cumulabili tra di loro, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 e sono finanziate con il fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi).