(Allegato-art. 87)
                              Art. 87. 
 
               Indennita' per l'assistenza domiciliare 
 
    1. Al personale del ruolo sanitario e ai collaboratori assistenti
sociali(ivi inclusi gli esperti - poi senior ai  sensi  dell'art.  15
(Modifica della denominazione dei profili di «esperto»), nonche' agli
ausiliari specializzati addetti ai servizi socio assistenziali,  agli
operatori tecnici addetti all'assistenza  e/o  agli  operatori  socio
sanitari, dipendenti dall'Azienda o Ente che espletano in via diretta
le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente compete  una
indennita' giornaliera - nella misura sottoindicata - per ogni giorno
di servizio prestato: 
      a) Personale appartenente alla categoria A o B iniziale: € 2,58
lordi; 
      b) Personale appartenente alla categoria B,  livello  economico
Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds: € 5,16 lordi; 
    2. L'indennita' non e' corrisposta  nei  giorni  di  assenza  dal
sevizio a qualsiasi  titolo  effettuata  o  quando  giornalmente  non
vengano erogate prestazioni ed e' cumulabile con le altre  indennita'
per particolari condizioni di lavoro ove spettanti. Essa compete, con
le stesse modalita', anche al personale  saltuariamente  chiamato  ad
effettuare prestazioni giornaliere  per  il  servizio  di  assistenza
domiciliare limitatamente alle  giornate  in  cui  viene  erogata  la
prestazione. 
    3. L'indennita', alla cui corresponsione si provvede con il fondo
di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi), entra  a
far parte della nozione di retribuzione globale di fatto  annuale  di
cui all'art. 37, comma 2, lettera d)  del  CCNL  integrativo  del  20
settembre 2001 (Retribuzione e sue definizioni).