(Allegato-art. 88)
                              Art. 88. 
 
                           Indennita' SERT 
 
    1.  Al   personale   addetto   ai   SERT   in   via   permanente,
indipendentemente  dal   ruolo   di   appartenenza,   e'   confermata
l'attribuzione di una  indennita'  giornaliera  per  ogni  giorno  di
servizio prestato nella misura sottoindicata: 
      a) Personale appartenente alla categoria A o B iniziale: € 1,03
lordi; 
      b) Personale appartenente alla categoria B,  livello  economico
Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds: € 5,16 lordi. 
    2. L'indennita' non e' corrisposta  nei  giorni  di  assenza  dal
servizio a qualsiasi titolo effettuata ed e' cumulabile con le  altre
indennita' per particolari condizioni di lavoro ove  spettanti.  Essa
compete anche al  personale  saltuariamente  chiamato  ad  effettuare
prestazioni giornaliere presso il SERT limitatamente alle giornate in
cui viene erogata la prestazione. 
    3. L'indennita', alla cui corresponsione si provvede con il fondo
di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi), entra  a
far parte della nozione di retribuzione globale di fatto  annuale  di
cui all'art. 37, comma 2, lettera d)  del  CCNL  integrativo  del  20
settembre 2001 (Retribuzione e sue definizioni).