Art. 92. Indennita' di bilinguismo 1. E' confermata l'indennita' di bilinguismo, nelle misure di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987. 2. Al personale in servizio nelle Aziende e negli Enti aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' nelle altre Regioni a statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorieta', il sistema del bilinguismo e' confermata l'apposita indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale della Regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige. 3. La presente disciplina produce effetti qualora l'istituto non risulti disciplinato da disposizioni speciali. 4. Alla corresponsione dell'indennita' di cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi).