(Allegato B-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
  Le guardie di pubblica sicurezza contraggono una ferma di  servizio
a norma del regolamento approvato con regio decreto; potranno  essere
reclutate  tanto  tra  i  soldati  di  prima  categoria  in   congedo
illimitato, quanto tra i soldati e gl'iscritti di seconda  categoria,
ed in tal caso il loro servizio verra' calcolato come fatto sotto  le
bandiere. 
 
  Lo  stesso  regolamento  determina  la  forza,  l'armamento  e   la
disciplina.