Art. 10. Le guardie di pubblica sicurezza contraggono una ferma di servizio a norma del regolamento approvato con regio decreto; potranno essere reclutate tanto tra i soldati di prima categoria in congedo illimitato, quanto tra i soldati e gl'iscritti di seconda categoria, ed in tal caso il loro servizio verra' calcolato come fatto sotto le bandiere. Lo stesso regolamento determina la forza, l'armamento e la disciplina.