Art. 11. Le infrazioni dette guardie alle leggi e regolamenti sono punite nei modi e casi portati da detto regolamento colle seguenti pene: 1.° L'ammonizione; 2.° L'arresto nella sala di disciplina estensibile a giorni quaranta; 3.° La sospensione temporanea nell'uffizio e nello stipendio; 4.° La perdita o retrocessione nel grado; 5.° L'espulsione dal corpo; 6.° L' incorporazione nei cacciatori franchi.