(Allegato B-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
  Le infrazioni dette guardie alle leggi e  regolamenti  sono  punite
nei modi e casi portati da detto regolamento colle seguenti pene: 
 
    1.° L'ammonizione; 
 
    2.° L'arresto nella  sala  di  disciplina  estensibile  a  giorni
quaranta; 
 
    3.° La sospensione temporanea nell'uffizio e nello stipendio; 
 
    4.° La perdita o retrocessione nel grado; 
 
    5.° L'espulsione dal corpo; 
 
    6.° L' incorporazione nei cacciatori franchi.