(Allegato B-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
  In  ogni  capoluogo  di  provincia  avra'  sede  un  consiglio   di
disciplina incaricato di dare ragionata deliberazione,  allorche'  si
tratti di grave infrazione disciplinare punibile coll'espulsione  dal
corpo o col rinvio ai cacciatori franchi. 
 
  Questo Consiglio e' presieduto dal prefetto o dal  questore,  o  da
chi  ne  fa  le  veci,  ed  e'  inoltre  composto  di  due  uffiziali
dell'esercito destinati dal comandante militare del luogo ove risiede
il Consiglio, di un consigliere di prefettura e  di  un  delegato  di
pubblica sicurezza estratti a sorte. 
 
  Un impiegato della stessa  amministrazione,  annualmente  designato
dal prefetto, compira' le funzioni di  relatore  e  segretario  senza
voto.