Art. 12. In ogni capoluogo di provincia avra' sede un consiglio di disciplina incaricato di dare ragionata deliberazione, allorche' si tratti di grave infrazione disciplinare punibile coll'espulsione dal corpo o col rinvio ai cacciatori franchi. Questo Consiglio e' presieduto dal prefetto o dal questore, o da chi ne fa le veci, ed e' inoltre composto di due uffiziali dell'esercito destinati dal comandante militare del luogo ove risiede il Consiglio, di un consigliere di prefettura e di un delegato di pubblica sicurezza estratti a sorte. Un impiegato della stessa amministrazione, annualmente designato dal prefetto, compira' le funzioni di relatore e segretario senza voto.