(Allegato B-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
  La forza armata richiesta per un servizio  di  pubblica  sicurezza,
mentre non cessa di essere sotto il comando de' suoi  capi  militari,
deve prestarsi alle richieste dei funzionari civili, che  soli  hanno
la responsabilita' degli ordini che vengono da loro impartiti.