(Allegato B-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
  E' dovere degli  ufiiziali  ed  agenti  di  pubblica  sicurezza  di
consegnare in un chiaro ed esatto rapporto  o  verbale  tutto  quanto
ebbero a compiere  ovvero  ad  osservare  nell'esercizio  delle  loro
funzioni.