(Allegato B-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
  Dinanzi al pubblico, nell'esercizio delle sue funzioni, l'uffiziale
di pubblica sicurezza  deve  fregiarsi  di  un  nastro  tricolore  ad
armacollo; gli ordini e le intimazioni devono  darsi  in  nome  della
legge.