(Allegato B-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
  Per l'esercizio delle loro funzioni,  oltre  a  quanto  viene  loro
retribuito dallo Stato, gli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza
non possono ricevere alcun compenso, o corrispettivo, o regalo  sotto
qualsiasi forma. 
 
  L'accettazione di una retribuzione o regalo, la  transazione  sopra
un verbale, il rifiuto di compiere  i  loro  doveri,  o  l'ommissione
volontaria dei medesimi, danno sempre luogo alla destituzione,  salve
le relative azioni penali.