Art. 20. Per l'esercizio delle loro funzioni, oltre a quanto viene loro retribuito dallo Stato, gli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza non possono ricevere alcun compenso, o corrispettivo, o regalo sotto qualsiasi forma. L'accettazione di una retribuzione o regalo, la transazione sopra un verbale, il rifiuto di compiere i loro doveri, o l'ommissione volontaria dei medesimi, danno sempre luogo alla destituzione, salve le relative azioni penali.