Art. 9. Gli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza debbono vegliare all'osservanza delle leggi ed al mantenimento dell'ordine pubblico, e specialmente a prevenire i reati, a far opera per sovvenire a pubblici o privati infortunii, uniformandosi a tal uopo alle leggi ed agli ordini dell'autorita' competente. Gli uffiziali di pubblica sicurezza debbono eziandio prestare la loro opera alla composizione dei privati dissidi a richiesta delle parti, e distendere verbali della seguita conciliazione e dei patti relativi. Questi verbali firmati da loro, dalle parti e da due testimoni potranno essere prodotti e far fede in giudizio.