(Allegato B-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
  Gli uffiziali ed agenti  di  pubblica  sicurezza  debbono  vegliare
all'osservanza delle leggi ed al mantenimento dell'ordine pubblico, e
specialmente a prevenire  i  reati,  a  far  opera  per  sovvenire  a
pubblici o privati infortunii, uniformandosi a tal uopo alle leggi ed
agli ordini dell'autorita' competente. 
 
  Gli uffiziali di pubblica sicurezza debbono  eziandio  prestare  la
loro opera alla composizione dei privati dissidi  a  richiesta  delle
parti, e distendere verbali della seguita conciliazione e  dei  patti
relativi. Questi verbali firmati  da  loro,  dalle  parti  e  da  due
testimoni potranno essere prodotti e far fede in giudizio.