ART. 60 (R)
  (Convenzioni per  le  spese  di pubblicazione dei provvedimenti del
                magistrato nel processo penale e civile)

     1.   Al   fine   di  conseguire  la  riduzione  delle  spese  di
  pubblicazione  dei provvedimenti del magistrato nel processo penale
  e  civile,  possono  essere  stipulate  apposite convenzioni con le
  imprese  private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti
  secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni
  sono  approvate  con  decreto  del  Ministero  della  giustizia, di
  concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
     2.  Nella  convenzione,  che  puo' prevedere differenziazioni al
  livello territoriale, sono stabiliti, in particolare:
     a) i compensi, anche forfettizzati;
     b)  le  modalita'  e  le  cadenze  temporali  del  pagamento dei
     compensi; c) le penalita' per l'inosservanza degli obblighi.