Articolo 107
     Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali

  1.  Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
possono  consentire  la  riproduzione  nonche'  l'uso  strumentale  e
precario  dei  beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le
disposizioni  di  cui  al  comma  2 e quelle in materia di diritto d'
autore.
  2.  E'  di  regola  vietata  la  riproduzione di beni culturali che
consista  nel  trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a
rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono
ordinariamente  consentiti, previa autorizzazione del soprintendente,
i calchi da copie degli originali gia' esistenti. Le modalita' per la
realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.