Articolo 108 
   Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione 
 
   1. I canoni  di  concessione  ed  i  corrispettivi  connessi  alle
riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorita' che ha
in consegna i beni tenendo anche conto: 
   a) del carattere delle attivita' cui si riferiscono le concessioni
d'uso; 
   b) dei mezzi e delle modalita' di esecuzione delle riproduzioni; 
   c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; 
   d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni,  nonche'  dei
benefici economici che ne derivano al richiedente. 
   2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in  via
anticipata. 
   3. Nessun canone  e'  dovuto  per  le  riproduzioni  richieste  da
privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da  soggetti
pubblici per finalita' di valorizzazione. I richiedenti sono comunque
tenuti  al  rimborso  delle  spese   sostenute   dall'amministrazione
concedente. 
   4. Nei casi in cui dall'attivita' in concessione possa derivare un
pregiudizio ai beni culturali, l'autorita' che ha in consegna i  beni
determina  l'importo  della  cauzione,  costituita   anche   mediante
fideiussione bancaria o  assicurativa.  Per  gli  stessi  motivi,  la
cauzione e' dovuta anche nei casi  di  esenzione  dal  pagamento  dei
canoni e corrispettivi. 
   5. La cauzione e' restituita quando sia stato accertato che i beni
in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state
rimborsate. 
   6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per  l'uso  e
la   riproduzione   dei   beni   sono   fissati   con   provvedimento
dell'amministrazione concedente.