Art. 62. 
 
            Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi 
 
  1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti le competenze  e  i  poteri,
con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie,  attribuiti
all'Ufficio italiano dei  cambi  (UIC)  dal  decreto  legislativo  26
agosto 1998, n. 319, dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 
385 del 1993, dal decreto-legge 3 maggio 1991,  n.  143,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  5  luglio  1991,  n.  197,  e  dai
successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale. 
  2. Ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto  nelle
leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia. 
  3. L'Ufficio italiano dei cambi e' soppresso. Ai sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo  26  agosto
1998, n. 319, la Banca d'Italia succede nei diritti  e  nei  rapporti
giuridici di cui l'Ufficio italiano cambi e' titolare. Ai fini  delle
imposte sui redditi si applica, in quanto compatibile, l'articolo 172
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  ad  eccezione
del  comma  7.  La  successione  avviene  applicando  ai   dipendenti
dell'Ufficio italiano dei Cambi la medesima disciplina  del  rapporto
di impiego prevista  per  il  personale  della  Banca  d'Italia,  con
mantenimento delle anzianita' di grado e di servizio maturate e senza
pregiudizio  del   trattamento   economico   e   previdenziale   gia'
riconosciuto ai dipendenti medesimi dall'Ufficio. 
  4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 6, comma
2, i compiti e le funzioni attribuiti alla UIF  sono  esercitati,  in
via transitoria, dal Servizio antiriciclaggio del  soppresso  Ufficio
italiano dei cambi. 
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il
1° gennaio 2008. 
 
          Note all'art. 62:
              - Il testo dell'art. 5, comma 3 del decreto legislativo
          n.  319  del  1998 recante: «Riordino dell'Ufficio italiano
          dei  cambi  a  norma  dell'art.  1, comma 1, della legge 17
          dicembre 1997, n. 433», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 206 del 4 settembre 1998, e' il seguente:
              «Art.    5   (Abrogazioni   e   norme   interpretative,
          transitorie e finali). - (omissis).
              3.  In  caso  di  liquidazione  dell'Ufficio,  la Banca
          succede  in  tutti  i rapporti giuridici compresi quelli di
          lavoro,  nonche'  nella  titolarita' dei diritti reali. Per
          gli  utili netti o le eventuali perdite si applica il comma
          3 dell'art. 4.».
              -  Per  i riferimenti al decreto legislativo n. 385 del
          1993 si vedano le note all'art. 1.
              - Per i riferimenti al decreto-legge n. 143 del 1991 si
          vedano le note alle premesse.
              -  Il  testo  dell'art.  172 del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte
          sui redditi), e' il seguente:
              «Art.  172  (Fusione  di  societa). - 1. La fusione tra
          piu'  societa'  non  costituisce realizzo ne' distribuzione
          delle  plusvalenze  e  minusvalenze dei beni delle societa'
          fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze
          e il valore di avviamento.
              2.  Nella  determinazione  del  reddito  della societa'
          risultante  dalla fusione o incorporante non si tiene conto
          dell'avanzo  o  disavanzo  iscritto in bilancio per effetto
          del   rapporto   di   cambio   delle   azioni   o  quote  o
          dell'annullamento  delle  azioni  o  quote  di alcuna delle
          societa'   fuse  possedute  da  altre.  I  maggiori  valori
          iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione
          del  disavanzo  derivante dall'annullamento o dal concambio
          di   una   partecipazione,   con  riferimento  ad  elementi
          patrimoniali  della  societa'  incorporata o fusa, non sono
          imponibili nei confronti dell'incorporante o della societa'
          risultante  dalla  fusione.  Tuttavia  i beni ricevuti sono
          valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto
          ai  fini  delle  imposte  sui redditi, facendo risultare da
          apposito  prospetto  di riconciliazione della dichiarazione
          dei  redditi  i  dati  esposti  in  bilancio  ed  i  valori
          fiscalmente riconosciuti.
              3.   Il  cambio  delle  partecipazioni  originarie  non
          costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
          di  minusvalenze  ne'  conseguimento  di  ricavi per i soci
          della    societa'   incorporata   o   fusa,   fatta   salva
          l'applicazione,   in  caso  di  conguaglio,  dell'art.  47,
          comma 7  e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e
          87.
              4.  Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa'
          risultante  dalla  fusione  o  incorporante  subentra negli
          obblighi  e  nei  diritti delle societa' fuse o incorporate
          relativi  alle  imposte sui redditi, salvo quanto stabilito
          nei commi 5 e 7.
              5.  Le  riserve  in  sospensione  di  imposta, iscritte
          nell'ultimo  bilancio  delle  societa'  fuse  o incorporate
          concorrono  a  formare il reddito della societa' risultante
          dalla  fusione  o incorporante se e nella misura in cui non
          siano  state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente
          utilizzando   l'eventuale   avanzo   da   fusione.   Questa
          disposizione  non  si applica per le riserve tassabili solo
          in  caso  di distribuzione le quali, se e nel limite in cui
          vi  sia  avanzo  di  fusione  o  aumento di capitale per un
          ammontare  superiore al capitale complessivo delle societa'
          partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale
          di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre,
          concorrono  a  formare il reddito della societa' risultante
          dalla  fusione  o  incorporante  in  caso  di distribuzione
          dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle
          che  anteriormente  alla  fusione  sono  state  imputate al
          capitale  delle  societa'  fuse  o incorporate si intendono
          trasferite  nel  capitale  della  societa' risultante dalla
          fusione  o  incorporante e concorrono a formarne il reddito
          in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
              6.  All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento
          o   da   concambio   che   eccedono   la  ricostituzione  e
          l'attribuzione  delle  riserve di cui al comma 5 si applica
          il  regime  fiscale  del  capitale  e  delle  riserve della
          societa'   incorporata  o  fusa,  diverse  da  quelle  gia'
          attribuite  o  ricostituite  ai sensi del comma 5 che hanno
          proporzionalmente   concorso   alla   sua   formazione.  Si
          considerano  non concorrenti alla formazione dell'avanzo da
          annullamento  il  capitale  e le riserve di capitale fino a
          concorrenza del valore della partecipazione annullata.
              7.  Le  perdite  delle  societa'  che  partecipano alla
          fusione,  compresa la societa' incorporante, possono essere
          portate   in   diminuzione   del   reddito  della  societa'
          risultante  dalla  fusione  o incorporante per la parte del
          loro  ammontare  che  non eccede l'ammontare del rispettivo
          patrimonio  netto  quale risulta dall'ultimo bilancio o, se
          inferiore,  dalla  situazione  patrimoniale di cui all'art.
          2501-quater  del  codice  civile,  senza  tener  conto  dei
          conferimenti  e  versamenti fatti negli ultimi ventiquattro
          mesi  anteriori  alla  data  cui si riferisce la situazione
          stessa,  e sempre che dal conto economico della societa' le
          cui   perdite   sono  riportabili,  relativo  all'esercizio
          precedente  a quello in cui la fusione e' stata deliberata,
          risulti  un  ammontare  di ricavi e proventi dell'attivita'
          caratteristica,  e un ammontare delle spese per prestazioni
          di   lavoro  subordinato  e  relativi  contributi,  di  cui
          all'art.  2425 del codice civile, superiore al 40 per cento
          di  quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi
          anteriori.  Tra  i predetti versamenti non si comprendono i
          contributi  erogati a norma di legge dallo Stato a da altri
          enti  pubblici.  Se le azioni o quote della societa' la cui
          perdita  e'  riportabile  erano  possedute  dalla  societa'
          incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione,
          la  perdita  non  e' comunque ammessa in diminuzione fino a
          concorrenza  dell'ammontare  complessivo della svalutazione
          di   tali   azioni   o   quote  effettuata  ai  fini  della
          determinazione  del  reddito  dalla societa' partecipante o
          dall'impresa  che  le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al
          quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione.
          In  caso  di  retrodatazione  degli  effetti  fiscali della
          fusione  ai  sensi del comma 9, le limitazioni del presente
          comma si    applicano    anche   al   risultato   negativo,
          determinabile   applicando  le  regole  ordinarie,  che  si
          sarebbe  generato  in modo autonomo in capo ai soggetti che
          partecipano  alla  fusione  in  relazione  al  periodo  che
          intercorre  tra  l'inizio  del  periodo d'imposta e la data
          antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.
              8.   Il  reddito  delle  societa'  fuse  o  incorporate
          relativo  al  periodo  compreso tra l'inizio del periodo di
          imposta  e  la  data  in  cui  ha  effetto  la  fusione  e'
          determinato,   secondo   le   disposizioni  applicabili  in
          relazione  al  tipo di societa', in base alle risultanze di
          apposito conto economico.
              9.  L'atto  di fusione puo' stabilire che ai fini delle
          imposte  sui redditi gli effetti della fusione decorrano da
          una  data  non  anteriore  a  quella  in  cui  si e' chiuso
          l'ultimo  esercizio  di  ciascuna  delle  societa'  fuse  o
          incorporate  o  a  quella,  se  piu' prossima, in cui si e'
          chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.
              10.  Nelle  operazioni  di  fusione,  gli  obblighi  di
          versamento,  inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta
          ed  alle  ritenute  operate su redditi altrui, dei soggetti
          che  si  estinguono  per effetto delle operazioni medesime,
          sono  adempiuti  dagli  stessi  soggetti  fino alla data di
          efficacia   della  fusione  ai  sensi  dell'art.  2504-bis,
          comma 2,  del codice civile; successivamente a tale data, i
          predetti   obblighi   si  intendono  a  tutti  gli  effetti
          trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante
          dalla fusione.».