Art. 134 Vigilanza 1. L'Agenzia e' posta sotto la vigilanza del Ministro, che puo' esercitarla anche avvalendosi del Segretario generale della difesa. 2. Il Ministro, in particolare: a) emana, anche sulla base degli elementi forniti dal direttore generale dell'agenzia, direttive generali in ordine al perseguimento degli obiettivi definiti nella convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 133, comma 3, del presente capo e alla riorganizzazione delle unita', anche mediante accorpamento, e delle relative missioni; b) approva, su proposta del direttore generale dell'agenzia, gli atti di cui all'articolo 136, comma 1 lettera e); il bilancio preventivo e' approvato entro il 31 dicembre di ogni anno; c) autorizza l'agenzia a partecipare, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, a consorzi anche internazionali e a societa' che operano nei settori imprenditoriali in cui opera l'agenzia; d) puo' richiedere al direttore generale dell'agenzia dati e notizie sull'attivita' svolta e disporre ispezioni anche al fine di accertare l'osservanza delle direttive impartite e il conseguimento dei risultati prefissati; e) puo' indicare specifiche attivita' che l'agenzia deve intraprendere. 3. I regolamenti di cui all'articolo 136, comma 1 lettera e), numeri 3) e 4), in assenza di rilievi, diventano esecutivi trascorsi quarantacinque giorni dalla trasmissione; con riferimento al regolamento di contabilita', entro i predetti quarantacinque giorni il Ministro acquisisce il parere del Ministro dell'economia e delle finanze.