Art. 134 
 
                              Vigilanza 
 
1. L'Agenzia e' posta sotto  la  vigilanza  del  Ministro,  che  puo'
esercitarla anche avvalendosi del Segretario generale della difesa. 
2. Il Ministro, in particolare: 
a) emana, anche sulla  base  degli  elementi  forniti  dal  direttore
generale dell'agenzia, direttive generali in ordine al  perseguimento
degli  obiettivi  definiti  nella  convenzione  stipulata  ai   sensi
dell'articolo 133, comma 3, del presente capo e alla riorganizzazione
delle unita', anche mediante accorpamento, e delle relative missioni; 
b) approva, su proposta del direttore generale dell'agenzia, gli atti
di cui all'articolo 136, comma 1 lettera e); il  bilancio  preventivo
e' approvato entro il 31 dicembre di ogni anno; 
c) autorizza l'agenzia a partecipare, per il perseguimento dei propri
fini istituzionali, a consorzi anche internazionali e a societa'  che
operano nei settori imprenditoriali in cui opera l'agenzia; 
d) puo' richiedere al direttore generale dell'agenzia dati e  notizie
sull'attivita' svolta e disporre ispezioni anche al fine di accertare
l'osservanza  delle  direttive  impartite  e  il  conseguimento   dei
risultati prefissati; 
e)  puo'   indicare   specifiche   attivita'   che   l'agenzia   deve
intraprendere. 
3. I regolamenti di cui all'articolo 136, comma 1 lettera e),  numeri
3) e  4),  in  assenza  di  rilievi,  diventano  esecutivi  trascorsi
quarantacinque  giorni  dalla  trasmissione;   con   riferimento   al
regolamento di contabilita', entro i predetti  quarantacinque  giorni
il Ministro acquisisce il parere del Ministro dell'economia  e  delle
finanze.