Art. 56 Disposizioni transitorie 1. Per le prestazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della presente tariffa i compensi sono determinati: a) per gli onorari specifici secondo le norme previste nella presente tariffa; b) per gli onorari graduali, per i rimborsi di spese di cui al titolo II e per le indennita' di cui al titolo III, secondo le norme previste dalla tariffa in vigore nel momento in cui si e' verificato il presupposto per la loro applicabilita'.