Art. 56 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Per le prestazioni in corso al momento  dell'entrata  in  vigore
della presente tariffa i compensi sono determinati: 
    a) per gli onorari specifici  secondo  le  norme  previste  nella
presente tariffa; 
    b) per gli onorari graduali, per i rimborsi di spese  di  cui  al
titolo II e per le indennita' di cui al titolo III, secondo le  norme
previste dalla tariffa in vigore nel momento in cui si e'  verificato
il presupposto per la loro applicabilita'.