Art. 104. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) 
Promozione e coordinamento, a livello nazionale, 
            delle attivita' di educazione ed informazione 
  1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove  e  coordina  le
attivita' di educazione alla  salute  e  di  informazione  sui  danni
derivanti dall'alcoolismo, dal  tabagismo,  dall'uso  delle  sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonche' dalle patologie correlate. 
  2. Le attivita' di cui al comma 1 si inquadrano  nello  svolgimento
ordinario   dell'attivita'   educativa   e   didattica,    attraverso
l'approfondimentodi specifiche tematiche nell'ambito delle discipline
curricolari. 
  3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi  annuali
differenziati per tipologie di iniziative e relative  metodologie  di
applicazione, per la promozione di  attivita'  da  realizzarsi  nelle
scuole, sulla base delle proposte formulate da un  apposito  comitato
tecnico-scientifico  da  lui  costituito  con  decreto,  composto  da
venticinque  membri,  di  cui  diciotto  esperti  nel   campo   della
prevenzione, compreso almeno un esperto  di  mezzi  di  comunicazione
sociale,  e  rappresentanti  delle  amministrazioni  statali  che  si
occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di  cui
al comma  1  e  sette  esponenti  di  associazioni  giovanili  e  dei
genitori. 
  4. Il comitato,  che  funziona  sia  unitariamente  che  attraverso
gruppi  di  lavoro   individuati   nel   decreto   istitutivo,   deve
approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche: 
     a) della pedagogia preventiva; 
     b)  dell'impiego  degli  strumenti  didattici,  con  particolare
riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi,  ai  mezzi  di
comunicazione di massa; 
     c) dell'incentivazione  di  attivita'  culturali,  ricreative  e
sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola; 
     d) del coordinamento con le iniziative  promosse  o  attuate  da
altre  amministrazioni  pubbliche  con  particolare   riguardo   alla
prevenzione primaria. 
  5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di
loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni,
delle province autonome e dei comuni. 
  6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del
personale della  scuola  sara'  data  priorita'  alle  iniziative  in
materia  di  educazione  alla   salute   e   di   prevenzione   delle
tossicodipendenze.