Art. 82 
 
 
                         Contributi ordinari 
 
  1. Le banche aventi sede legale in Italia e le succursali  italiane
di banche extracomunitarie versano contributi ordinari  ai  fondi  di
risoluzione su base annuale, nell'ammontare determinato  dalla  Banca
d'Italia  in  conformita'  con  quanto  stabilito  dalla  Commissione
Europea ai sensi dell'artticolo 103,  paragrafo  7,  della  direttiva
2014/59/UE. 
  2. La Banca d'Italia puo' prevedere che una  quota  dei  contributi
ordinari, da essa stabilita, sia costituita da impegni  di  pagamento
irrevocabili integralmente garantiti da attivita' a basso rischio non
gravate da diritti di terzi. La quota non puo' comunque  superare  il
30 per cento dell'importo complessivo dei contributi dovuti ai  sensi
del presente articolo.