Art. 83 
 
 
                       Contributi straordinari 
 
  1. Se la dotazione finanziaria non e' sufficiente  a  sostenere  le
misure di cui all'articolo 79, comma 1, le banche aventi sede  legale
in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie versano
ai fondi di risoluzione contributi  straordinari  a  copertura  degli
oneri aggiuntivi nella misura determinata  dalla  Banca  d'Italia.  I
contributi straordinari sono calcolati in  conformita'  dell'articolo
82,  assicurando  che  il  loro  ammontare  non  superi   il   triplo
dell'importo annuale medio dei contributi  ordinari  dovuti  fino  al
raggiungimento del livello-obiettivo di cui all'articolo 81, comma 1. 
  2. La Banca d'Italia  puo'  rinviare,  in  tutto  o  in  parte,  il
pagamento  dei  contributi  straordinari  quando  esso  metterebbe  a
repentaglio la liquidita'  o  solvibilita'  del  soggetto  tenuto  ad
effettuarlo, in presenza delle circostanze  e  subordinatamente  alle
condizioni   specificate   dalla   Commissione   Europea   ai   sensi
dell'articolo 104, paragrafo 4 della direttiva 2014/59/UE. Il  rinvio
non puo' essere  concesso  per  un  periodo  superiore  a  sei  mesi,
rinnovabile su  richiesta  del  soggetto  interessato.  I  contributi
rinviati in forza del presente comma  sono  corrisposti  anche  prima
della scadenza  del  termine  di  rinvio  quando  la  Banca  d'Italia
determina che il pagamento non mette piu' a repentaglio la liquidita'
o la solvibilita' del soggetto interessato.