Art. 75 
 
 
             Violazioni in materia di concorsi enologici 
 
  1. Chiunque organizza concorsi enologici relativi a vini  a  DOP  e
IGP, nonche' a vini spumanti di qualita', senza  essere  in  possesso
dell'autorizzazione ministeriale prescritta dal comma 1 dell'articolo
42 e dalle  successive  disposizioni  applicative  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.