Art. 238 
 
    Piano straordinario di investimenti nell'attivita' di ricerca 
 
  1. Al  fine  di  sostenere  l'accesso  dei  giovani  alla  ricerca,
l'autonomia responsabile delle universita' e  la  competitivita'  del
sistema  universitario   e   della   ricerca   italiano   a   livello
internazionale, e' autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti
facolta'  assunzionali  e,  comunque,  in  aggiunta  alle  assunzioni
previste  dall'articolo  6,  comma  5-sexies  del  decreto-legge   30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui  all'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  nel
limite di spesa di 200 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2021. Ai fini del riparto tra le universita' delle risorse di cui  al
presente comma, si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  6,
comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalita' di
cui al presente comma il Fondo per il finanziamento  ordinario  delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 200 milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2021. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il fondo  ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo  7  del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204,  e'  incrementato  di  50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione  di
ricercatori negli enti pubblici di ricerca.  Le  risorse  di  cui  al
presente comma, nella misura  di  45  milioni  di  euro  annui,  sono
ripartite tra gli enti pubblici  di  ricerca  secondo  i  criteri  di
riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di  ricerca
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204.
I restanti  5  milioni  di  euro  sono  destinati,  per  le  medesime
finalita' di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non compresi  nel
precedente periodo,  fatta  eccezione  per  l'Istituto  superiore  di
sanita' e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)  destinatari  di  specifiche
disposizioni  del  presente  decreto.  I  criteri  di  riparto   sono
stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti. 
  3. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le
finalita' di cui ai commi 1 e 2 rimane a disposizione,  nel  medesimo
esercizio finanziario, per  le  altre  finalita'  del  fondo  per  il
finanziamento ordinario delle universita' e del fondo  ordinario  per
gli enti e le istituzioni di ricerca. 
  4. Al fine di promuovere il sistema  nazionale  della  ricerca,  di
rafforzare le  interazioni  tra  universita'  e  enti  di  ricerca  e
favorire la  partecipazione  italiana  alle  iniziative  relative  ai
programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'Universita'  e
della Ricerca, con proprio decreto,  da  adottarsi  entro  90  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  definisce  un
nuovo programma per lo sviluppo di Progetti  di  Rilevante  Interesse
Nazionale (PRIN) i quali, per complessita' e  natura,  richiedano  la
collaborazione di piu' atenei o enti di ricerca. Per le finalita'  di
cui al presente comma, il Fondo per gli  investimenti  nella  ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1,  comma  870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' incrementato, per l'anno 2021
di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro. 
  5. Al fine  di  promuovere  l'attivita'  di  ricerca  svolta  dalle
universita' e valorizzare il  contributo  del  sistema  universitario
alla  competitivita'  del  paese,  il  Fondo  per  il   finanziamento
ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato, per l'anno
2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno  2022,  di  200
milioni di euro. Con Decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca,  sentita  la  Conferenza  dei  Rettori   delle   Universita'
Italiane, da adottarsi entro il  31  luglio  dell'anno  precedente  a
quello di riferimento, sono stabiliti i criteri  di  riparto  tra  le
universita' delle risorse di cui al presente comma. 
  6. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma
610, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  non  si  applicano  alle
universita', alle istituzioni di alta formazione artistica,  musicale
e coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e  alla  fondazione  di
cui all'articolo 4 del decreto  legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui  all'articolo  62
del  decreto  legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  puo'  disporre  l'ammissione  al
finanziamento, anche in deroga alle procedure  definite  dai  decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  26
luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18  dicembre  2017,  n.
999, dei soggetti risultati  ammissibili  in  base  alle  graduatorie
adottate in sede internazionale, per la  realizzazione  dei  progetti
internazionali di  cui  all'articolo  18  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016,  n.
593. 
  8. All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo le parole « di cui all'articolo 10-bis della legge  31  dicembre
2009, n. 196 » sono aggiunte le seguenti « e delle  maggiori  risorse
assegnate,  in  ciascun  anno  di  riferimento,  al  Fondo   per   il
finanziamento ordinario delle universita',  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ». 
  9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e  5,  pari  a  euro  600
milioni per l'anno 2021, a euro 750 milioni per l'anno 2022 e a  euro
450  milioni  a  decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 5-sexies  dell'articolo
          6 del  citato  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020, n. 8: 
              «Art. 6 Proroga di termini in  materia  di  istruzione,
          universita' e ricerca 
              1. - 5. quinquies Omissis 
              5-sexies. L'applicazione delle misure di  sostegno  per
          l'accesso dei giovani alla ricerca e per la  competitivita'
          del    sistema    universitario    italiano    a    livello
          internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401,  della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e'  prorogata  per  l'anno
          2021. Sono pertanto autorizzate,  in  deroga  alle  vigenti
          facolta' assunzionali: 
              a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori  di  cui
          all'articolo 24,  comma  3,  lettera  b),  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5  milioni
          di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con  decreto  del
          Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, le risorse  sono
          ripartite tra le universita'; 
              b) nell'anno 2022,  la  progressione  di  carriera  dei
          ricercatori universitari a tempo indeterminato in  possesso
          di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di  spesa
          di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con
          decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  le
          risorse sono ripartite tra le universita'. Con  riferimento
          alle risorse di cui alla presente  lettera  le  universita'
          statali  sono  autorizzate  a  bandire  procedure  per   la
          chiamata  di  professori  universitari  di  seconda  fascia
          riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato
          in possesso di abilitazione scientifica  nazionale  secondo
          quanto di seguito indicato: 
              1) per almeno il 50  per  cento  dei  posti,  ai  sensi
          dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
              2) per non piu' del 50 per cento dei posti, entro il 31
          dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24,  comma  6,  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  24
          della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
              «Art. 24 Ricercatori a tempo determinato 
              1. - 2. Omissis 
              3. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
              a) contratti di durata triennale prorogabili  per  soli
          due anni, per una sola volta, previa  positiva  valutazione
          delle attivita' didattiche e di ricerca svolte,  effettuata
          sulla base di modalita', criteri e parametri  definiti  con
          decreto del Ministro; i predetti contratti  possono  essere
          stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; 
              b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno
          usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero  che
          hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale  alle
          funzioni di professore di prima o di seconda fascia di  cui
          all'articolo 16 della presente legge, ovvero  che  sono  in
          possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
          per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno  usufruito
          di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51,  comma  6,
          della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  o  di  assegni  di
          ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge,  o  di
          borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4  della  legge
          30 novembre 1989, n. 398,  ovvero  di  analoghi  contratti,
          assegni o borse in atenei stranieri. 
              Omissis.» 
              - Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della  legge  24
          dicembre  1993,  n.  537  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 236. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 5 giugno 1998,  n.  204  (Disposizioni  per  il
          coordinamento, la programmazione  e  la  valutazione  della
          politica nazionale  relativa  alla  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 7 Competenze del MURST 
              1. A partire dal 1 gennaio  1999  gli  stanziamenti  da
          destinare al Consiglio nazionale delle ricerche  (CNR),  di
          cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1977,  n.  951,
          all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della
          legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della  legge
          31  maggio  1995,  n.   233;   all'Osservatorio   geofisico
          sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2,  della
          legge 30 novembre 1989, n. 399; agli  enti  finanziati  dal
          MURST ai sensi dell'articolo 1, comma 43,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai sensi dell'articolo
          11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978,  n.
          468 e successive modificazioni, sono determinati con  unica
          autorizzazione di spesa ed affluiscono  ad  apposito  fondo
          ordinario  per  gli  enti  e  le  istituzioni  di   ricerca
          finanziati dal MURST, istituito nello stato  di  previsione
          del medesimo Ministero. Al medesimo  fondo  affluiscono,  a
          partire dal  1  gennaio  1999,  i  contributi  all'Istituto
          nazionale per  la  fisica  della  materia  (INFM),  di  cui
          all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
          1994,  n.  506,  nonche'   altri   contributi   e   risorse
          finanziarie che saranno stabilite per  legge  in  relazione
          alle attivita' dell'Istituto nazionale di  fisica  nucleare
          (INFN), dell'INFM e relativi laboratori  di  Trieste  e  di
          Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide,
          dell'Istituto  nazionale  per  la  ricerca  scientifica   e
          tecnologica sulla montagna.  Il  fondo  e'  determinato  ai
          sensi dell'articolo 11,  terzo  comma,  lettera  d),  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468 e  successive  modificazioni  e
          integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica, e' autorizzato ad apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito  annualmente
          tra gli enti e le  istituzioni  finanziati  dal  MURST  con
          decreti  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
          due  anni   successivi,   emanati   previo   parere   delle
          commissioni  parlamentari  competenti   per   materia,   da
          esprimersi entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni
          dalla  richiesta.  Nelle  more  del   perfezionamento   dei
          predetti  decreti  e  al  fine  di  assicurare   l'ordinata
          prosecuzione delle attivita', il MURST  e'  autorizzato  ad
          erogare acconti  agli  enti  sulla  base  delle  previsioni
          contenute negli schemi dei medesimi  decreti,  nonche'  dei
          contributi assegnati come competenza nel precedente anno. 
              3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo il Consiglio  nazionale  della
          scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo  11  della
          legge 9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi
          le deliberazioni e gli atti adottati  dal  predetto  organo
          fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168 sono  apportate  le
          seguenti modificazioni ed integrazioni: 
              a) nel comma 1  dell'articolo  2,  la  lettera  b),  e'
          sostituita dalle seguenti " b) valorizza e sostiene,  anche
          con adeguato supporto finanziario, la ricerca libera  nelle
          universita' e negli enti di  ricerca,  nel  rispetto  delle
          autonomie previste dalla  presente  legge  e  definite  nei
          rispettivi ordinamenti, promuovendo opportune  integrazioni
          e sinergie tra la ricerca pubblica  e  quella  del  settore
          privato, favorendone lo sviluppo nei settori  di  rilevanza
          strategica; 
              bis)  sovrintende  al   monitoraggio   del   PNR,   con
          riferimento anche alla verifica della coerenza tra esso e i
          piani e i programmi delle  amministrazioni  dello  Stato  e
          degli  enti   da   esse   vigilati;   riferisce   al   CIPE
          sull'attuazione del PNR; redige ogni tre anni  un  rapporto
          sullo stato di attuazione del medesimo e sullo stato  della
          ricerca nazionale; ter)  approva  i  programmi  pluriennali
          degli enti di ricerca, con annesso finanziamento  a  carico
          dell'apposito  Fondo  istituito  nel   proprio   stato   di
          previsione,  verifica  il  rispetto  della   programmazione
          triennale del fabbisogno di personale,  approva  statuti  e
          regolamenti di enti strumentali o agenzie da esso vigilate,
          esercita le funzioni di cui all'articolo  8  nei  confronti
          degli enti non strumentali, con esclusione  di  ogni  altro
          atto di controllo o di approvazione  di  determinazioni  di
          enti o agenzie, i quali sono comunque tenuti  a  comunicare
          al Ministero i bilanci"; 
              b) nella lettera c) del comma  1  dell'articolo  2,  le
          parole "sentito il CNST" sono soppresse; 
              c) nel comma  1  dell'articolo  2,  la  lettera  d)  e'
          sostituita dalla seguente " d) riferisce al Parlamento ogni
          anno in apposita audizione sull'attuazione del PNR e  sullo
          stato della ricerca nazionale"; 
              d) nelle lettere e) ed f) del comma 1  dell'articolo  2
          le parole "sentito il CNST" sono soppresse; 
              e) nel comma  1  dell'articolo  2,  la  lettera  g)  e'
          sostituita  dalla  seguente  "  g)  coordina  le   funzioni
          relative all'Anagrafe nazionale delle  ricerche,  istituita
          ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382,  ridefinendone  con
          apposito decreto ministeriale finalita' ed  organizzazione,
          ed esercita altresi', nell'ambito di attivita'  di  ricerca
          scientifica  e  tecnologica,  funzioni   di   supporto   al
          monitoraggio e alla valutazione della ricerca,  nonche'  di
          previsione  tecnologica  e  di  analisi  di  impatto  delle
          tecnologie"; 
              f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso; 
              g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi  e  nel
          comma 3 dell'articolo 3 le parole "sentito  il  CNST"  sono
          soppresse; 
              h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da "il  quale"
          fino a "richiesta" sono soppresse; 
              i) l'articolo 11 e' soppresso. 
              5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51 della
          legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  le  parole  da  "previo
          parere" fino a "n. 59" sono soppresse. 
              6. E' abrogata  ogni  altra  vigente  disposizione  che
          determina competenze del CNST. 
              7. E' abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  a  partire  dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui  alla  lettera
          g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9  maggio  1989,
          n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4. 
              8. Fino alla data di insediamento dei CSN  e  dell'AST,
          l'articolo 4, comma 3, lettera a),  non  si  applica  nella
          parte in cui sono previste  loro  osservazioni  e  proposte
          preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di  prima
          applicazione  del   presente   decreto,   in   assenza   di
          approvazione  del  PNR,  il  Fondo  speciale  puo'   essere
          ripartito, con delibera del CIPE, per finanziare interventi
          di ricerca di particolare rilevanza strategica. 
              9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio  di
          presidenza  e  la  giunta  amministrativa  del   CNR   sono
          prorogati fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
          legislativo di riordino del  CNR  stesso,  da  emanarsi  ai
          sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59  e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 1998. 
              10. L'Istituto nazionale per la ricerca  scientifica  e
          tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4,
          della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
          di ricerca a carattere non strumentale ed  e'  disciplinato
          dalle disposizioni di cui  all'articolo  8  della  legge  9
          maggio  1989,  n.  168,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni,  alle  quali  si  uniforma  il  decreto   del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica previsto dal  predetto  articolo  5,  comma  4,
          della legge n. 266. 
              Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle
          attivita'  degli  enti  pubblici  di   ricerca   ai   sensi
          dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124): 
              «Art. 1 Ambito di applicazione 
              1. Il presente decreto si  applica  a  tutti  gli  Enti
          Pubblici di Ricerca, che alla data di entrata in vigore del
          presente decreto legislativo, sono i seguenti,  di  seguito
          denominati Enti: 
              a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste
          - Area Science Park; 
              b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI; 
              c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; 
              d) Istituto Italiano di Studi Germanici; 
              e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; 
              f) Istituto Nazionale  di  Alta  Matematica  «Francesco
          Severi» - INDAM; 
              g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; 
              h) Istituto Nazionale di  Geofisica  e  Vulcanologia  -
          INGV; 
              i) Istituto Nazionale di Oceanografia  e  di  Geofisica
          Sperimentale - OGS; 
              l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; 
              m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche
          «Enrico Fermi»; 
              n) Stazione Zoologica «Anton Dohrn»; 
              o) Istituto Nazionale per la  Valutazione  del  Sistema
          Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; 
              p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione  e
          Ricerca Educativa - INDIRE; 
              q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e  l'analisi
          dell'economia agraria - CREA; 
              r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia
          e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; 
              s)  Istituto   per   lo   Sviluppo   della   Formazione
          Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a  decorrere  dal  1°
          dicembre 2016 denominato Istituto nazionale  per  l'analisi
          delle politiche pubbliche - INAPP); 
              t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; 
              u) Istituto Superiore di Sanita' - ISS; 
              v) Istituto Superiore per la Protezione  e  la  Ricerca
          Ambientale - ISPRA, ferme restando le disposizioni  di  cui
          allalegge 28 giugno 2016 n. 132. 
              2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano
          salve le disposizioni speciali relative ai singoli Enti.» 
              - Si riporta il testo del  comma  870  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
              «870. Al fine di garantire la massima  efficacia  degli
          interventi nel settore della ricerca, e'  istituito,  nello
          stato di previsione del Ministero dell'universita' e  della
          ricerca,  il  Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
          scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
          risorse annuali per i  progetti  di  ricerca  di  interesse
          nazionale delle universita', nonche' le risorse  del  Fondo
          per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
          decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del  Fondo  per
          gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo
          104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto  di
          competenza del Ministero dell'universita' e della  ricerca,
          del Fondo per le aree sottoutilizzate di  cui  all'articolo
          61 della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
          modificazioni.» 
              - Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della  legge  24
          dicembre  1993,  n.  537  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 236. 
              - Il testo del comma 610 dell'articolo 1 della legge 27
          dicembre  2019,  n.  160  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 6. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          30 settembre  2003,  n.  269,  convertito  dalla  legge  24
          novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo
          sviluppo e  per  la  correzione  dell'andamento  dei  conti
          pubblici): 
              «Art. 4 Istituto italiano di Tecnologia 
              1.  E'  istituita  la  fondazione  denominata  Istituto
          Italiano di Tecnologia (IIT) con lo scopo di promuovere  lo
          sviluppo  tecnologico  del  Paese   e   l'alta   formazione
          tecnologica,  favorendo  cosi'  lo  sviluppo  del   sistema
          produttivo nazionale. A tal  fine  la  fondazione  instaura
          rapporti  con  organismi  omologhi  in  Italia  e  assicura
          l'apporto di  ricercatori  italiani  e  stranieri  operanti
          presso istituti esteri di eccellenza. 
              2.  Lo  statuto  della  fondazione,  concernente  anche
          l'individuazione   degli   organi   dell'Istituto,    della
          composizione e dei compiti, e' approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              3. Il patrimonio  della  fondazione  e'  costituito  ed
          incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e
          privati; le attivita', oltre che dai mezzi propri,  possono
          essere finanziate da  contributi  di  enti  pubblici  e  di
          privati.  Alla  fondazione  possono  essere   concessi   in
          comodato beni immobili facenti  parte  del  demanio  e  del
          patrimonio disponibile  e  indisponibile  dello  Stato.  Il
          trasferimento di beni di  particolare  valore  artistico  e
          storico e' effettuato di intesa con il Ministro per i  beni
          e  le  attivita'  culturali  e  non  modifica   il   regime
          giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo  comma,
          del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. 
              4. AI fine di costituire  il  patrimonio  dell'Istituto
          Italiano di Tecnologia, i soggetti fondatori di  fondazioni
          di interesse nazionale, nonche' gli enti ad essi succeduti,
          possono disporre la  devoluzione  di  risorse  all'Istituto
          fino a 2 anni dopo la pubblicazione dello statuto di cui al
          comma   2,   con   modifiche,   soggette   all'approvazione
          dall'autorita' vigilante, degli atti  costitutivi  e  degli
          statuti dei propri enti. Con le modalita' di cui  al  comma
          2, vengono apportate modifiche allo  statuto  dell'Istituto
          per tenere conto dei principi contenuti negli statuti degli
          enti che hanno disposto la devoluzione. 
              5. Ai fini  del  rapido  avvio  delle  attivita'  della
          fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con decreto del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono nominati  un  commissario
          unico,  un  comitato  di  indirizzo  e  regolazione  ed  un
          collegio dei revisori. Il commissario unico  con  i  poteri
          dell'organo monocratico  realizza  il  rapido  avvio  delle
          attivita' della fondazione Istituto Italiano di  Tecnologia
          in  un  periodo  non  superiore  a  due  anni   dalla   sua
          istituzione di cui al  comma  1  ed  al  termine  rende  il
          proprio bilancio di mandato. 
              6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario
          unico e' autorizzato ad avvalersi, fino al  limite  massimo
          di  10  unita'  di  personale,   anche   delle   qualifiche
          dirigenziali,  all'uopo  messo  a   disposizione   su   sua
          richiesta,  secondo  le  norme  previste   dai   rispettivi
          ordinamenti, da enti ed organismi di cui all' articolo.  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive modificazioni ed integrazioni.  Puo'  avvalersi,
          inoltre, della collaborazione di esperti e di  societa'  di
          consulenza nazionali ed estere, ovvero di universita' e  di
          istituti universitari. 
              7. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  la
          Cassa depositi e prestiti e' autorizzata alla emissione  di
          obbligazioni  e  alla  contrazione  di  prestiti   per   un
          controvalore di non oltre 100 milioni di euro.  Nell'ambito
          della predetta  somma  la  Cassa  depositi  e  prestiti  e'
          autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in favore
          del commissario unico nei  limiti  di  importo  complessivi
          stabiliti con decreti del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze che fissano, altresi', le condizioni di scadenza  e
          di tasso di interesse. 
              8. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa
          depositi e prestiti al commissario unico devono affluire in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          Tesoreria centrale dello Stato, intestato  alla  fondazione
          Istituto Italiano  di  Tecnologia  e  ne  costituiscono  il
          patrimonio iniziale. 
              9. Il Ministro dell'economia e delle finanze  provvede,
          a decorrere dal 2005 e per un massimo  di  venti  anni,  al
          rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli  emessi,
          dei prestiti contratti e delle  somme  anticipate,  secondo
          modalita' da stabilire con propri decreti. Gli interessi di
          preammortamento, calcolati applicando lo stesso  tasso  del
          rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o  delle
          anticipazioni  sono  predeterminati  e  capitalizzati   con
          valuta  coincidente  all'inizio  dell'ammortamento  e  sono
          corrisposti con le stesse modalita', anche di  tasso  e  di
          tempo. 
              10. A  favore  della  fondazione,  ai  fini  della  sua
          valorizzazione, e' autorizzata la spesa di  50  milioni  di
          euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni dal 2005 al  2014.  Tali  somme  possono  essere
          utilizzate  anche  per  l'estinzione  di  eventuali   mutui
          contratti dall'Istituto. 
              11.  Tutti  gli  atti  connessi  alle   operazioni   di
          costituzione  della  fondazione   e   di   conferimento   e
          devoluzione alla stessa sono  esclusi  da  ogni  tributo  e
          diritto e  vengono  effettuati  in  regime  di  neutralita'
          fiscale. 
              12. All'onere derivante dall'applicazione del  presente
          articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate
          recate dal presente decreto.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  62  del  citato
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134: 
              «Art.  62  Modalita'  di  attuazione  e  procedure   di
          valutazione 
              1.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, sulla base  del  programma  nazionale  della
          ricerca e  della  relazione  di  cui  all'articolo  10  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, adotta, entro il
          31 dicembre dell'anno antecedente  al  triennio,  per  ogni
          triennio di riferimento del predetto  programma,  indirizzi
          in ordine agli obiettivi e alle priorita' di  intervento  e
          alle attivita' di cui al presente capo. 
              2. Con uno o piu' decreti di natura  non  regolamentare
          emanati dal Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, in conformita' alle  procedure  automatiche,
          valutative e negoziali di cui  al  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 123, sono definite le spese ammissibili, ivi
          comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro  di
          programmi dell'Unione europea o di accordi  internazionali,
          quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti  e  per
          il coordinamento generale del progetto, le  caratteristiche
          specifiche delle attivita' e degli strumenti, le  modalita'
          e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni,  le
          modalita' della loro concessione ed erogazione, i tempi  di
          definizione delle  procedure  e  delle  singole  fasi,  nel
          rispetto della normativa comunitaria vigente,  delle  norme
          sulla semplificazione dell'attivita' amministrativa e sulla
          firma digitale, nonche' prevedendo adempimenti ridotti  per
          attivita' di non rilevante entita'. Con il medesimo decreto
          sono altresi' definite le  modalita'  di  attuazione  delle
          disposizioni  di  cui  all'articolo  61  e  le   condizioni
          generali  di  accesso,  utilizzo  e  rimborso  delle  somme
          accantonate     a     garanzia     delle     anticipazioni,
          l'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 del  medesimo
          articolo 61 e le modalita' e i requisiti di accesso. 
              3. Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca ammette al finanziamento  gli  interventi  di
          ricerca industriale di cui al presente capo, previo  parere
          tecnicoscientifico di esperti inseriti in  apposito  elenco
          del Ministero e individuati di volta in volta dal  Comitato
          nazionale  dei  garanti  della  ricerca  (CNGR),   di   cui
          all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
              4. Per gli interventi di  ricerca  industriale  di  cui
          all'articolo 60, comma 4, lettera b), e) e f), l'ammissione
          al finanziamento e' altresi' subordinata al parere positivo
          di  esperti  tecnici  sulla  solidita'  e  sulla  capacita'
          economico-finanziaria    dei    soggetti    in    relazione
          all'investimento proposto. 
              5. Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca,  con  onere  a  carico  del  Fondo  di  cui
          all'articolo 61, puo' avvalersi, per gli adempimenti di cui
          al comma 4 e per le connesse attivita' di monitoraggio,  di
          banche,  di  societa'  finanziarie,   di   altri   soggetti
          qualificati, dotati di comprovata  competenza,  di  risorse
          umane specialistiche e di strumenti  tecnici  adeguati,  in
          conformita'  all'articolo   3,   comma   2,   del   decreto
          legislativo 31 marzo  1998,  n.  123,  nonche'  di  esperti
          iscritti nell'elenco di cui al comma 3. 
              6.   La   valutazione    ex    ante    degli    aspetti
          tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati non
          e' richiesto per i progetti gia' selezionati nel quadro  di
          programmi dell'Unione europea o di  accordi  internazionali
          cofinanziati  anche  dalla  stessa  a  seguito   di   bandi
          internazionali di  ricerca.  I  progetti  sono  ammessi  al
          finanziamento   fino   alla   concorrenza   delle   risorse
          disponibili  nell'ambito  del   riparto   del   Fondo   cui
          all'articolo 61. 
              7. In un'ottica di merito di progetto,  il  decreto  di
          cui al comma 2 disciplina i casi e le modalita' in  cui  il
          Ministero puo' ammettere i progetti e i programmi anche  in
          caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 4.
          A  tal  fine,  il  decreto  disciplina  l'acquisizione   di
          garanzie fideiussorie o  assicurative,  o  altre  forme  di
          garanzia rilasciate anche da uno dei soggetti proponenti in
          forma di avvalimento rispetto agli soggetti proponenti. 
              8.  Ai  fini   della   semplificazione   dei   rapporti
          istruttori e  di  gestione  dei  progetti  e  programmi  di
          ricerca di cui al comma 4, per ciascun progetto e programma
          i  partecipanti  individuano  tra  di  loro   un   soggetto
          capofila. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti: 
              a) rappresenta i soggetti proponenti nei  rapporti  con
          l'amministrazione che concede  le  agevolazioni,  anche  ai
          fini delle forme di  garanzia  in  avvalimento  di  cui  al
          precedente comma 7; 
              b)  ai  fini  dell'accesso  alle  agevolazioni  e   del
          mantenimento delle stesse presenta, in nome proprio  e  per
          conto degli altri  soggetti  partecipanti,  la  proposta  o
          progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi; 
              c) richiede, in nome proprio e per  conto  degli  altri
          soggetti  partecipanti,  le   erogazioni   per   stato   di
          avanzamento; 
              d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento
          del programma. 
              9. Il decreto di cui al comma 2 disciplina  altresi'  i
          casi   di   variazioni   soggettive   e   delle   attivita'
          progettuali, definendone le  modalita'  di  valutazione  ed
          eventualmente di approvazione. 
              10. Le variazioni del progetto senza aumento  di  spesa
          approvate  in  ambito  comunitario  o  internazionale  sono
          automaticamente recepite in ambito nazionale. 
              11. Il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca iscrive i progetti  approvati  e  i  soggetti
          fruitori  degli  interventi  di  cui   al   presente   capo
          nell'Anagrafe nazionale della ricerca.» 
              - Si riporta il testo del  comma  971  dell'articolo  1
          della  citata  legge  30  dicembre  2018,  n.   145,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «971.   Le   universita'   statali   concorrono    alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,  per  il
          periodo 2019-2025, garantendo che il fabbisogno finanziario
          da esse complessivamente generato in ciascun anno  non  sia
          superiore al fabbisogno  realizzato  nell'anno  precedente,
          incrementato del tasso di  crescita  del  prodotto  interno
          lordo   (PIL)   reale   stabilito   dall'ultima   Nota   di
          aggiornamento del Documento di economia e finanza,  di  cui
          all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196  e
          delle  maggiori  risorse  assegnate,  in  ciascun  anno  di
          riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario  delle
          universita', di cui all'articolo 5,  comma  1,  lettera  a)
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Al fine  di  favorire
          il rilancio degli investimenti e le attivita' di ricerca  e
          innovazione nel territorio nazionale, le  riscossioni  e  i
          pagamenti sostenuti per tali finalita'  non  concorrono  al
          calcolo del fabbisogno finanziario.»