Art. 159 
 
Responsabilita' (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 18, comma 2,  56
  comma 3, lettere a) e b), 57, 58, comma 1, lettera d), 59;  decreto
  legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 5, articolo  6,  comma
  3, articolo 7 commi 3, 4, 5,7, 11, 12). 
 
  1. Tutte le esposizioni di cui all'articolo 156, comma  2,  lettere
a), b), c) e d) sono effettuate sotto la responsabilita' clinica  del
medico specialista, su richiesta motivata del medico prescrivente. Al
medico specialista compete la scelta  delle  metodologie  e  tecniche
idonee  a  ottenere  il  maggior  beneficio  clinico  con  il  minimo
detrimento  individuale  e  la  valutazione  della  possibilita'   di
utilizzare  tecniche  alternative  che  si   propongono   lo   stesso
obiettivo, ma che non comportano un'esposizione ovvero comportano una
minore esposizione alle radiazioni ionizzanti. 
  2. L'attivita' di refertazione  e'  responsabilita'  esclusiva  del
medico  specialista  in  radiodiagnostica  o  in  medicina  nucleare,
nell'ambito di competenza. Nel caso  di  esposizioni  nell'ambito  di
programmi di screening giustificati secondo le  disposizioni  di  cui
all'articolo 157, commi 10 e 11, la valutazione clinica del risultato
non include l'anamnesi individuale. 
  3. Gli aspetti pratici per l'esecuzione della procedura o di  parte
di essa sono definiti nell'ambito delle procedure disciplinate  dalle
linee guida di cui all'articolo 161,  comma  1,  in  capo  al  medico
specialista o al  tecnico  sanitario  di  radiologia  medica,  oppure
all'infermiere  o  all'infermiere  pediatrico,  ciascuno  nell'ambito
delle rispettive competenze professionali. 
  4.  L'esercente  ha   l'obbligo   di   nominare   il   responsabile
dell'impianto radiologico e  fornirgli  le  risorse  necessarie  allo
svolgimento dei suoi compiti. 
  5. Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica clinica
possono essere effettuate soltanto  con  il  consenso  scritto  delle
persone   medesime,   previa   informazione   sui   rischi   connessi
all'esposizione alle radiazioni ionizzanti. 
  6. Ove praticabile, e  prima  che  l'esposizione  abbia  luogo,  il
medico specialista si accerta che il paziente o il suo rappresentante
riceva,  o  abbia  ricevuto  dal  medico  prescrivente,  informazioni
adeguate in merito ai benefici e ai rischi  associati  alla  dose  di
radiazione  dovuta  all'esposizione  medica.  Analoghe   informazioni
devono essere ricevute da assistenti e accompagnatori. 
  7. L'esercente garantisce che nelle  attivita'  che  comportano  le
esposizioni di cui all'articolo  156,  comma  2,  sia  coinvolto  uno
specialista  in  fisica  medica  e  gli  siano  fornite  le   risorse
necessarie allo svolgimento dell'attivita' di competenza. Il  livello
di coinvolgimento di tale specialista  e'  proporzionale  al  rischio
radiologico associato  alla  pratica.  In  particolare,  l'esercente,
avvalendosi del responsabile dell'impianto radiologico per quanto  di
competenza, garantisce che lo specialista in fisica medica: 
    a)  sia  strettamente  coinvolto  nelle  procedure  inerenti   la
radioterapia e nelle pratiche terapeutiche di medicina  nucleare  non
standardizzate; 
    b) sia coinvolto nelle pratiche  terapeutiche  standardizzate  di
medicina nucleare, nelle attivita' diagnostiche di medicina nucleare,
nelle   procedure   speciali   e   nelle    attivita'    radiologiche
specialistiche che comportano dosi elevate per il paziente; 
    c)  sia  coinvolto,   ove   opportuno,   nelle   altre   pratiche
medico-radiologiche  non  contemplate  alle  lettere  a)  e  b),  per
consultazioni e pareri sui  problemi  connessi  alla  radioprotezione
nelle esposizioni mediche; 
    d) abbia adeguato accesso alle  attrezzature  medico-radiologiche
ai fini dello svolgimento delle attivita' di competenza. 
  8. Il medico specialista, lo  specialista  in  fisica  medica  e  i
professionisti  sanitari  direttamente  coinvolti   nelle   procedure
medico-radiologiche  partecipano  al  processo   di   ottimizzazione,
ciascuno  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  in  accordo  alle
procedure definite dalle linee guida di cui all'articolo  161,  comma
1. 
  9. L'esercizio professionale specialistico della  radiodiagnostica,
della  radioterapia  e  della  medicina  nucleare  e'  consentito  ai
laureati   in   medicina   e   chirurgia,   abilitati   all'esercizio
professionale e iscritti all'albo del pertinente Ordine  dei  medici,
in possesso dello specifico  diploma  di  specializzazione  o  di  un
diploma di specializzazione in una delle discipline  equipollenti  ai
sensi del  decreto  del  Ministro  della  sanita'  30  gennaio  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998,  S.O.
e successive modificazioni. 
  10.  Le  attivita'  dello  specialista  in  fisica  medica,   nello
specifico campo di applicazione del presente decreto, sono  descritte
all'articolo 160. 
  11. L'esercizio professionale specialistico della fisica medica  e'
consentito  ai  laureati  in  fisica,  in  possesso  del  diploma  di
specializzazione in fisica medica, o a esso equipollente ai sensi del
decreto del Ministro della Sanita' 30 gennaio 1998, iscritti all'albo
istituito presso il pertinente Ordine dei chimici e dei  fisici,  con
annotazione della specializzazione posseduta. 
  12. L'esercizio professionale delle attivita' proprie  del  tecnico
sanitario di radiologica medica e' consentito ai laureati in tecniche
di radiologia medica per immagini e radioterapia, o  in  possesso  di
titolo di studio equipollente ai  sensi  del  decreto  del  Ministero
della sanita' 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
190 del 16 agosto 2000, iscritti all'albo del pertinente  Ordine  dei
tecnici sanitari di radiologia medica,  delle  professioni  sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 
  13.  Le  attivita'  radiodiagnostiche  complementari  all'esercizio
clinico possono essere svolte dal medico chirurgo in  possesso  della
specializzazione  nella  disciplina  in   cui   rientra   l'attivita'
complementare stessa, o dall'odontoiatra  nell'ambito  della  propria
attivita' professionale specifica. Nell'ambito di dette attivita' non
possono essere  effettuati  esami  per  conto  di  altri  soggetti  o
professionisti sanitari pubblici o  privati,  ne'  essere  redatti  o
rilasciati referti radiologici. 
  14.  L'esercente  assicura  che  professionisti  sanitari   possano
partecipare agli aspetti pratici delle procedure  medico-radiologiche
in modo graduale, secondo il livello di formazione  e  le  cognizioni
acquisite. 
  15. Il personale medico chirurgo  privo  di  specializzazione,  che
abbia svolto documentato esercizio professionale specialistico  della
radiodiagnostica, della radioterapia e  della  medicina  nucleare  ai
sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n.  187  del
2000,  puo'  continuare  a   esercitare   dette   attivita',   previa
comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio. 
  16.  I  laureati  in  fisica,  chimica  e  ingegneria,   privi   di
specializzazione, che abbiano  esercitato  documentata  attivita'  di
esperto in fisica medica ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 187 del 2000, possono continuare a  esercitare
dette attivita', previa iscrizione all'albo del pertinente  Ordine  e
comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio. Tali
soggetti documentano all'organo di vigilanza  medesimo  il  periodico
aggiornamento professionale, che deve risultare equivalente a  quanto
previsto per lo specialista in fisica medica all'articolo 162,  comma
3. 
  17. Il personale medico chirurgo  privo  di  specializzazione,  che
abbia svolto documentate  attivita'  radiodiagnostiche  complementari
all'esercizio clinico ai sensi dell'articolo 7, comma 12, del decreto
legislativo n. 187 del  2000,  puo'  continuare  a  esercitare  dette
attivita', previa comunicazione all'organo  di  vigilanza  competente
per territorio. 
 
          Note all'art. 159: 
              - Il decreto  ministeriale  30  gennaio  1998,  recante
          "Tabelle relative  alle  discipline  equipollenti  previste
          dalla normativa  regolamentare  per  l'accesso  al  secondo
          livello dirigenziale per il personale del  ruolo  sanitario
          del Servizio  sanitario  nazionale",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1998, n. 37, S.O. 
              - Il  decreto  ministeriale  27  luglio  2000,  recante
          "Equipollenza  di  diplomi  e  di  attestati   al   diploma
          universitario di tecnico sanitario di radiologia medica, ai
          fini  dell'esercizio  professionale  e  dell'accesso   alla
          formazione  post-base",  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 16 agosto 2000, n. 190. 
              - Il testo dell'articolo 7 del decreto  legislativo  26
          maggio 2000, n. 187, recante  "Attuazione  della  direttiva
          97/43/Euratom in  materia  di  protezione  sanitaria  delle
          persone  contro  i  pericoli  delle  radiazioni  ionizzanti
          connesse ad esposizioni mediche, e' pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 7 luglio 2000, n. 157, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 7. (Formazione). - l. Negli ordinamenti didattici
          dei  corsi  di  laurea  di  medicina  e  chirurgia   e   di
          odontoiatria,   dei   diplomi   di   specializzazione    in
          radiodiagnostica, radioterapia, medicina  nucleare,  fisica
          sanitaria,  e  delle  altre  specializzazioni  mediche  che
          possono     comportare     attivita'      radiodiagnostiche
          complementari all'esercizio clinico, nonche' dei  corsi  di
          diploma  universitario  delle  facolta'   di   medicina   e
          chirurgia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, e'  inserita
          l'attivita'  didattica  in   materia   di   radioprotezione
          nell'esposizione  medica  secondo  i   contenuti   di   cui
          all'allegato IV. 
              2. I dirigenti  dell'area  sanitaria  che  operano  nei
          settori pubblici e privati comportanti esposizioni mediche,
          nonche'  i  professionisti  sanitari   dell'area   tecnica,
          infermieristica e della riabilitazione individuati ai sensi
          dell'articolo 6 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n. 502, e successive modifiche, che  operano  nei  medesimi
          ambienti,   dovranno   acquisire,    ove    non    previste
          dall'ordinamento dei rispettivi corsi di diploma, di laurea
          o di specializzazione,  le  adeguate  conoscenze  circa  le
          procedure e le norme di radioprotezione per  gli  specifici
          compiti   professionali.   3.   L'esercizio   professionale
          specialistico della radiodiagnostica, della radioterapia  e
          della  medicina  nucleare  e'  consentito  ai  laureati  in
          medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale
          ed iscritti all'albo, in possesso dello  specifico  diploma
          di specializzazione o di un diploma di specializzazione  in
          una delle discipline equipollenti ai sensi del decreto  del
          Ministro della sanita'  30  gennaio  1998,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  14  febbraio
          1998, n. 37, e successive modificazioni. 
              4.   Le   attivita'   radiodiagnostiche   complementari
          all'esercizio clinico  possono  essere  svolte  dal  medico
          chirurgo   in   possesso   della   specializzazione   nella
          disciplina   in   cui   rientra   l'intervento   stesso   o
          dall'odontoiatra  nell'ambito   della   propria   attivita'
          professionale specifica. 
              5. Le attivita'  dell'esperto  in  fisica  medica  sono
          quelle dirette prevalentemente alla valutazione preventiva,
          ottimizzazione  e  verifica  delle  dosi  impartite   nelle
          esposizioni mediche, nonche' ai controlli di qualita' degli
          impianti radiologici.  L'esercizio  di  tali  attivita'  e'
          consentito ai laureati in fisica in possesso del diploma di
          specializzazione in fisica sanitaria o ad esso equipollente
          ai sensi del citato decreto 30 gennaio 1998. L'esercizio e'
          consentito, altresi', ai laureati  in  fisica,  chimica  ed
          ingegneria, privi di specializzazione, che,  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto,  in
          strutture del servizio sanitario nazionale o  in  strutture
          accreditate, cinque anni di servizio  nella  disciplina  di
          fisica sanitaria o nelle discipline equipollenti cosi' come
          definiti nel citato decreto 30 gennaio 1998. 
              6. Il controllo di  qualita'  di  cui  all'articolo  8,
          comma  2,  lettera  a),  puo'  essere  svolto  dal  tecnico
          sanitario di radiologia medica. 
              7.  I  responsabili   dei   programmi   di   formazione
          assicurano che la partecipazione agli  aspetti  pratici  di
          coloro che seguono tali programmi  avvenga  sotto  la  loro
          responsabilita',   gradualmente   secondo   le   cognizioni
          acquisite. 
              8. Il  personale  che  opera  in  ambiti  professionali
          direttamente connessi con l'esposizione medica deve seguire
          corsi  di   formazione   con   periodicita'   quinquennale;
          nell'ambito della formazione continua di  cui  all'articolo
          16-bis, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992,  e'
          previsto un programma in materia di radioprotezione. 
              9. Alla formazione continua di cui al citato decreto n.
          502 del 1992 possono essere  ammessi  anche  professionisti
          che operano al di fuori delle aziende e  delle  istituzioni
          di  cui  allo  stesso   decreto,   con   oneri   a   carico
          dell'interessato. 
              10. L'organizzazione della formazione continua  di  cui
          al comma 8 puo' essere affidata dalle  autorita'  regionali
          alle associazioni e alle societa' scientifiche  accreditate
          che   comprendono   tra   le    finalita',    oltre    alla
          radioprotezione,     uno     dei     seguenti      settori:
          radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare o  fisica
          sanitaria, relativamente all'esperto in  fisica  medica,  e
          che  siano  maggiormente  rappresentative  di  coloro   che
          operano  professionalmente  nelle  specifiche  specialita';
          esse si avvalgono delle societa'  scientifiche  accreditate
          che comunque abbiano la radioprotezione del paziente tra le
          proprie    finalita'.    La    certificazione    sull'esito
          dell'accertamento  del  possesso  delle  conoscenze   delle
          misure di  radioprotezione  e'  rilasciata  dal  presidente
          dell'associazione o societa' scientifica. 
              11.  L'esercizio  professionale   specialistico   della
          radiodiagnostica,  della  radioterapia  e  della   medicina
          nucleare  e',  altresi',  consentito  al  personale  medico
          chirurgo,  privo  di  specializzazione,  che  abbia  svolto
          cinque anni di  servizio  nella  corrispondente  disciplina
          alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              12.  Le   attivita'   radiodiagnostiche   complementari
          all'esercizio clinico possono essere svolte, altresi',  dal
          medico  chirurgo,  privo  di  specializzazione,  che  abbia
          svolto cinque anni di servizio nella disciplina stessa alla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
              13. Colui  che,  al  momento  della  pubblicazione  del
          presente decreto, e' in possesso di una delle  abilitazioni
          prescritte dall'articolo  78  del  decreto  legislativo  17
          marzo 1995, n. 230, e  iscritto  nell'elenco  di  cui  allo
          stesso articolo puo' continuare ad  esercitare  l'attivita'
          di controllo di qualita' delle apparecchiature radiologiche
          ed e' soggetto a quanto prescritto dai commi 8 e 9.».