(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 145)
 
                              Art. 145. 
 
                       (Art. 146 T. U. 1926). 
 
  Chiunque assume alla  sua  dipendenza,  per  qualsiasi  causa,  uno
straniero, e' tenuto a comunicarne, entro  cinque  giorni  da  quello
dell'assunzione, all'autorita' di pubblica sicurezza, le generalita',
specificando a quale servizio lo straniero e' adibito. 
 
  Deve, altresi', comunicare, entro ventiquattro  ore,  all'autorita'
predetta, la cessazione del rapporto di dipendenza,  l'allontanamento
dello straniero e il luogo verso cui si e' diretto. 
 
  Quando  l'assuntore  e'  un  ente   collettivo,   l'obbligo   della
comunicazione spetta a chi ne ha la rappresentanza ; o, se si  tratta
di Provincie o Comuni, l'obbligo spetta altresi' al  segretario  o  a
chi ne fa le veci.