Art. 145. (Art. 146 T. U. 1926). Chiunque assume alla sua dipendenza, per qualsiasi causa, uno straniero, e' tenuto a comunicarne, entro cinque giorni da quello dell'assunzione, all'autorita' di pubblica sicurezza, le generalita', specificando a quale servizio lo straniero e' adibito. Deve, altresi', comunicare, entro ventiquattro ore, all'autorita' predetta, la cessazione del rapporto di dipendenza, l'allontanamento dello straniero e il luogo verso cui si e' diretto. Quando l'assuntore e' un ente collettivo, l'obbligo della comunicazione spetta a chi ne ha la rappresentanza ; o, se si tratta di Provincie o Comuni, l'obbligo spetta altresi' al segretario o a chi ne fa le veci.