(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 146)
 
                              Art. 146. 
 
                       (Art. 147 T. U. 1926). 
 
  L'osservanza  delle  disposizioni  dell'articolo   precedente   non
dispensa i singoli stranieri dall'obbligo della presentazione e della
dichiarazione di cui all'art. 142.