Art. 148. (Art. 149 T. U. 1926). Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in Comuni o in localita' che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per mezzo della autorita' locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.