(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 148)
 
                              Art. 148. 
 
                       (Art. 149 T. U. 1926). 
 
  Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari,  il  prefetto  puo'
vietare agli stranieri il soggiorno in  Comuni  o  in  localita'  che
comunque interessano la difesa militare dello Stato. 
 
  Tale divieto e' comunicato agli stranieri per mezzo della autorita'
locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. 
 
  Gli  stranieri,  che  trasgrediscono  al  divieto,  possono  essere
allontanati per mezzo della forza pubblica.