(Allegato-art. 94)
                              Art. 94. 
 
                         Welfare integrativo 
 
    1. Le Aziende ed Enti disciplinano,  in  sede  di  contrattazione
integrativa di cui all'art. 8,  comma  5  (Contrattazione  collettiva
integrativa: tempi e procedure), la concessione di benefici di natura
assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: 
      a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi  e
rimborsi); 
      b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; 
      c) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con
finalita' sociale; 
      d) prestiti a favore di dipendenti in difficolta'  ad  accedere
ai canali ordinari del  credito  bancario  o  che  si  trovino  nella
necessita' di affrontare spese non differibili; 
      e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate  dal
Servizio sanitario nazionale. 
    2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui  al  presente
articolo sono sostenuti mediante utilizzo di quota  parte  del  Fondo
premialita' e fasce.