(Allegato-art. 95)
                              Art. 95. 
 
                      Trattamento di trasferta 
 
    1.  Al  personale  comandato  a  prestare  la  propria  attivita'
lavorativa  in  localita'  diversa  dalla  dimora  abituale  o  dalla
ordinaria sede di servizio, oltre alla normale retribuzione, compete: 
      a) il rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  per  i
viaggi  in  ferrovia,  aereo,  nave  ed  altri  mezzi  di   trasporto
extraurbani, nel limite del costo del  biglietto;  per  i  viaggi  in
aereo la classe di rimborso e' quella «economica»; 
      b) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto  urbano  o,
nei casi preventivamente individuati ed  autorizzati  dall'Azienda  o
Ente, dei taxi; 
      c) per le trasferte  di  durata  superiore  a  dodici  ore,  il
rimborso della spesa sostenuta per il  pernottamento  in  un  albergo
fino a quattro stelle e della spesa per i due pasti giornalieri,  nel
limite di complessivi € 44,26; 
      d) per le trasferte di durata non inferiore a otto ore e fino a
dodici ore, il rimborso per un pasto nel limite di € 22,26; 
      e) per le trasferte continuative nella  medesima  localita'  di
durata non inferiore a trenta giorni, rimborso  della  spesa  per  il
pernottamento  in  residenza  turistico  alberghiera   di   categoria
corrispondente  a  quella  ammessa  per  l'albergo,  purche'  risulti
economicamente  piu'  conveniente  rispetto  al  costo  medio   della
categoria consentita nella medesima localita', ai sensi della lettera
c). 
      f) il compenso per  lavoro  straordinario,  in  presenza  delle
relative autorizzazioni, nel caso che  l'attivita'  lavorativa  nella
sede della trasferta si protragga per un tempo superiore  al  normale
orario di lavoro previsto per la giornata, considerando, a tal  fine,
solo il tempo effettivamente lavorato, fatto  salvo  quanto  previsto
dai commi 2 e 3. 
    2. Solo nel caso degli autisti si considera attivita'  lavorativa
anche il tempo occorrente per il viaggio e quello  impiegato  per  la
sorveglianza e custodia del mezzo. 
    3. Le Aziende ed Enti individuano, con gli atti di cui  al  comma
6, le attivita' svolte in particolarissime situazioni operative  che,
in considerazione dell'impossibilita' di fruire durante le trasferte,
del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi  di
ristorazione, comportano la corresponsione della somma forfetaria  di
€ 25,82 lordi giornalieri, in luogo dei rimborsi di cui al  comma  1.
Per le Aziende ed Enti interessati, le suddette attivita',  a  titolo
esemplificativo, sono cosi' individuate: 
      a) attivita' di protezione civile  nelle  situazioni  di  prima
urgenza; 
      b) assistenza ed accompagnamento di pazienti ed infermi durante
il trasporto di emergenza od in particolari condizioni di sicurezza; 
      c) interventi in zone particolarmente disagiate  quali  lagune,
fiumi, boschi e selve; 
      d) attivita' che comportino imbarchi brevi su unita'; 
      e) attivita' di controllo,  di  rilevazione,  di  collaudo,  di
vigilanza, di verifica ed ispettiva, sanitaria, di tutela del lavoro,
di tutela dell'ambiente, del territorio e del  patrimonio  culturale,
di tutela della salute, di repressione frodi e similari; 
      f) attivita' di assistenza sociale. 
    4. Il dipendente inviato  in  trasferta  ai  sensi  del  presente
articolo ha diritto ad una anticipazione non  inferiore  al  75%  del
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. 
    5. Le  Aziende  ed  Enti,  con  gli  atti  di  cui  al  comma  6,
stabiliscono le condizioni per il rimborso delle  spese  relative  al
trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per
l'espletamento dell'incarico affidato. 
    6. Le Aziende ed Enti stabiliscono, con  gli  atti  previsti  dai
rispettivi  ordinamenti  ed  in  funzione  delle   proprie   esigenze
organizzative, la disciplina  della  trasferta  per  gli  aspetti  di
dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in tale
sede, anche la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative
modalita' procedurali, nonche' quanto previsto dai commi 3 e 5. 
    7. Per quanto non previsto dai precedenti commi,  il  trattamento
di trasferta ivi compreso quello relativo alle  missioni  all'estero,
rimane disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti. 
    8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si  fa  fronte  nei
limiti delle risorse gia' previste nei bilanci delle singole  Aziende
ed Enti per tale specifica finalita'.