(Allegato-art. 106)
                              Art. 106. 
                        Comitato dei garanti 
 
    1. I provvedimenti di cui all'art.  21,  commi  1  e  1-bis,  del
decreto  legislativo  n.  165/2001  conseguenti  all'accertamento  di
responsabilita' dirigenziale sono adottati dall'azienda  o  ente  nel
rispetto degli articoli 36, comma 4 del C.C.N.L. del 5 dicembre  1996
come modificato dall'art. 8, comma 15, del C.C.N.L. del 6 maggio 2010
dell'Area IV e 35, comma 4 del C.C.N.L.  del  5  dicembre  1996  come
modificato dall'art. 8, comma 15, del  C.C.N.L.  del  6  maggio  2010
dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria  e  delle
professioni sanitarie (Recesso dell'azienda o ente)  e  dell'art.  61
(Effetti  della  valutazione  negativa   dei   risultati   da   parte
dell'Organismo indipendente  di  valutazione)  e  62  (Effetti  della
valutazione negativa  delle  attivita'  professionali  svolte  e  dei
risultati raggiunti sugli incarichi da parte  del  Collegio  tecnico)
solo dopo aver sentito il Comitato dei garanti di cui all'art. 22 del
decreto legislativo n. 165/2001 istituito presso ciascuna  regione  e
composto da tre membri. 
    2. Il presidente del  Comitato  dei  garanti  e'  nominato  dalla
regione tra magistrati od esperti  con  specifica  qualificazione  ed
esperienza  professionale  nei   settori   dell'organizzazione,   del
controllo di gestione e del lavoro pubblico in Sanita'. 
    3. Gli altri componenti sono nominati, uno dalla  regione  stessa
sentito l'organismo di coordinamento  dei  direttori  generali  delle
aziende ed enti,  l'altro  esperto,  designato  congiuntamente  dalle
organizzazioni sindacali  firmatarie  del  presente  contratto  entro
dieci giorni dalla richiesta. In mancanza, di  designazione  unitaria
detto componente e' sorteggiato dalla regione, tra i  designati,  nei
dieci giorni successivi. 
    4. Le nomine di cui ai commi precedenti devono avvenire entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente contratto e devono prevedere
anche i componenti supplenti. 
    5. I provvedimenti di cui al comma 1  sono  adottati  sentito  il
Comitato che deve esprimersi improrogabilmente  ed  obbligatoriamente
entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta,  termine
decorso il quale l'azienda o ente  puo'  procedere  all'adozione  dei
provvedimenti. 
    6. Il Comitato dei garanti dura in carica  tre  anni  ed  i  suoi
componenti non sono rinnovabili. Il Comitato dei garanti si  dota  di
un proprio regolamento di funzionamento.