Art. 106. Comitato dei garanti 1. I provvedimenti di cui all'art. 21, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 conseguenti all'accertamento di responsabilita' dirigenziale sono adottati dall'azienda o ente nel rispetto degli articoli 36, comma 4 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996 come modificato dall'art. 8, comma 15, del C.C.N.L. del 6 maggio 2010 dell'Area IV e 35, comma 4 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996 come modificato dall'art. 8, comma 15, del C.C.N.L. del 6 maggio 2010 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Recesso dell'azienda o ente) e dell'art. 61 (Effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell'Organismo indipendente di valutazione) e 62 (Effetti della valutazione negativa delle attivita' professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico) solo dopo aver sentito il Comitato dei garanti di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 165/2001 istituito presso ciascuna regione e composto da tre membri. 2. Il presidente del Comitato dei garanti e' nominato dalla regione tra magistrati od esperti con specifica qualificazione ed esperienza professionale nei settori dell'organizzazione, del controllo di gestione e del lavoro pubblico in Sanita'. 3. Gli altri componenti sono nominati, uno dalla regione stessa sentito l'organismo di coordinamento dei direttori generali delle aziende ed enti, l'altro esperto, designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro dieci giorni dalla richiesta. In mancanza, di designazione unitaria detto componente e' sorteggiato dalla regione, tra i designati, nei dieci giorni successivi. 4. Le nomine di cui ai commi precedenti devono avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente contratto e devono prevedere anche i componenti supplenti. 5. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sentito il Comitato che deve esprimersi improrogabilmente ed obbligatoriamente entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il quale l'azienda o ente puo' procedere all'adozione dei provvedimenti. 6. Il Comitato dei garanti dura in carica tre anni ed i suoi componenti non sono rinnovabili. Il Comitato dei garanti si dota di un proprio regolamento di funzionamento.