Art. 23. La retribuzione dovuta ai bass'uffiziali e guardie di pubblica sicurezza sara' per una meta' a carico dello Stato e per l'altra a carico dei comuni in cui prestano l'opera loro. Questi comuni provvedono intieramente al casermaggio. Le onorificenze, rimunerazioni e diritti a pensione, che possono spettare alle guardie e alle loro famiglie per ferite, malattie e per morte incontrata nel servizio, saranno regolate colle norme vigenti per l'esercito.