(Allegato B-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
  La retribuzione dovuta ai  bass'uffiziali  e  guardie  di  pubblica
sicurezza sara' per una meta' a carico dello Stato e  per  l'altra  a
carico dei  comuni  in  cui  prestano  l'opera  loro.  Questi  comuni
provvedono intieramente al casermaggio. 
 
  Le onorificenze, rimunerazioni e diritti a  pensione,  che  possono
spettare alle guardie e alle loro famiglie per ferite, malattie e per
morte incontrata nel servizio, saranno regolate colle  norme  vigenti
per l'esercito.