Art. 25. In fine d'ogni anno il prefetto deve comunicare ai municipi lo stato delle giornate di presenza delle guardie che siansi realmente compensate pel servizio prestato nel loro territorio. Ove questo numero sia nel suo complesso totale inferiore di oltre un decimo di quello che importerebbe il numero delle guardie attribuite al comune, si fara' luogo a beneficio di questo ad una riduzione proporzionale della sua quota.