(Allegato B-art. 25)
 
                              Art. 25. 
 
  In fine d'ogni anno il prefetto  deve  comunicare  ai  municipi  lo
stato delle giornate di presenza delle guardie che  siansi  realmente
compensate pel servizio prestato  nel  loro  territorio.  Ove  questo
numero sia nel suo complesso totale inferiore di oltre un  decimo  di
quello che importerebbe il numero delle guardie attribuite al comune,
si fara' luogo a beneficio di questo ad una  riduzione  proporzionale
della sua quota.