Art. 3. Definizione degli oneri 1. Con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a), e' inclusa tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, con le modalita' specificate all'art. 5, unicamente: a) la reintegrazione, per un periodo di sette anni a partire dal giorno 1o gennaio 2000, dei costi derivanti da obblighi contrattuali ed investimenti, associati ad impianti di produzione di energia elettrica e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva europea n. 96/92/CE, a condizione che trovino giustificazione di opportunita' economica nel momento e nel contesto in cui furono assunti, o che comunque siano stati imposti all'impresa produttrice-distributrice da atti legislativi o di programmazione nazionale; b) la reintegrazione, per un periodo di dieci anni a partire dal giorno 1o gennaio 2000, dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attivita' di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva europea n. 96/92/CE. 2. Con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a), non e' inclusa tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico la reintegrazione dei costi non recuperabili relativi agli impianti di generazione delle imprese produttrici-distributrici, qualora all'energia elettrica da questi prodotta siano o siano stati riconosciuti contributi ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34 e 29 aprile 1992, n. 6 e loro successive modificazioni e integrazioni. 3. Con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera b) e' recuperata, al fine di compensare anche solo parzialmente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, per un periodo di sette anni a partire dal giorno 1o gennaio 2000 e con le modalita' specificate all'art. 5, esclusivamente la maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici non ammessa a contribuzione ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli impianti di potenza nominale non superiore a 3 MW e a quelli idroelettrici di pompaggio.