Art. 3.
                       Definizione degli oneri
  1.  Con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a), e' inclusa tra
gli  oneri  generali afferenti al sistema elettrico, con le modalita'
specificate all'art. 5, unicamente:
    a) la  reintegrazione, per un periodo di sette anni a partire dal
giorno  1o gennaio 2000, dei costi derivanti da obblighi contrattuali
ed  investimenti,  associati  ad  impianti  di  produzione di energia
elettrica e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in
vigore  della direttiva europea n. 96/92/CE, a condizione che trovino
giustificazione  di opportunita' economica nel momento e nel contesto
in cui furono assunti, o che comunque siano stati imposti all'impresa
produttrice-distributrice  da  atti  legislativi  o di programmazione
nazionale;
    b) la  reintegrazione, per un periodo di dieci anni a partire dal
giorno  1o gennaio  2000,  dei maggiori costi derivanti dalla forzata
rilocalizzazione  all'estero  delle  attivita'  di  scarico a terra e
rigassificazione  del  gas  naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla
Nigeria  in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla
data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a causa
dell'entrata in vigore della direttiva europea n. 96/92/CE.
  2.  Con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a), non e' inclusa
tra   gli   oneri   generali   afferenti   al  sistema  elettrico  la
reintegrazione  dei  costi non recuperabili relativi agli impianti di
generazione    delle   imprese   produttrici-distributrici,   qualora
all'energia   elettrica  da  questi  prodotta  siano  o  siano  stati
riconosciuti  contributi  ai  sensi  dei  provvedimenti  del Comitato
interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990,
n.  34  e  29 aprile  1992,  n.  6  e loro successive modificazioni e
integrazioni.
  3.  Con  riferimento all'art. 2, comma 1, lettera b) e' recuperata,
al  fine  di  compensare  anche  solo parzialmente gli oneri generali
afferenti  al  sistema  elettrico,  per  un  periodo  di sette anni a
partire  dal  giorno  1o gennaio  2000 e con le modalita' specificate
all'art.  5,  esclusivamente  la maggiore valorizzazione dell'energia
elettrica  prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici non
ammessa  a  contribuzione  ai  sensi  dei  provvedimenti del Comitato
interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990,
n.  34,  e  29 aprile  1992,  n.  6,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.  Le  disposizioni  del  presente comma non si applicano
agli  impianti  di  potenza  nominale non superiore a 3 MW e a quelli
idroelettrici di pompaggio.