Art. 7.
                    Ammontare massimo degli oneri
  1.  L'ammontare  massimo  degli  oneri  generali di cui all'art. 5,
commi   1   e  2  presente  titolo  e'  fissato  complessivamente  in
quindicimila   miliardi   di  lire  italiane.  Qualora  le  richieste
ammissibili  di reintegrazione, ad un certo anno, risultino superiori
alla  disponibilita'  residua  sull'ammontare  fissato,  quest'ultima
sara'   ripartita  tra  gli  aventi  diritto  proporzionalmente  alle
rispettive richieste ammissibili.