Art. 7. Ammontare massimo degli oneri 1. L'ammontare massimo degli oneri generali di cui all'art. 5, commi 1 e 2 presente titolo e' fissato complessivamente in quindicimila miliardi di lire italiane. Qualora le richieste ammissibili di reintegrazione, ad un certo anno, risultino superiori alla disponibilita' residua sull'ammontare fissato, quest'ultima sara' ripartita tra gli aventi diritto proporzionalmente alle rispettive richieste ammissibili.