Art. 3. 
          Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 
 
  1. Fuori dei casi  previsti  dall'articolo  2,  e'  punito  con  la
reclusione da un anno e sei mesi a sei  anni  chiunque,  al  fine  di
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla  base  di
una falsa rappresentazione nelle scritture contabili  obbligatorie  e
avvalendosi   di   mezzi   fraudolenti    idonei    ad    ostacolarne
l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative  a
dette imposte elementi attivi per un  ammontare  inferiore  a  quello
effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: 
    a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a  taluna  delle
singole imposte, a lire centocinquanta milioni; 
    b)  l'ammontare  complessivo  degli  elementi  attivi   sottratti
all'imposizione,  anche  mediante  indicazione  di  elementi  passivi
fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare  complessivo
degli elementi attivi indicati  in  dichiarazione,  o,  comunque,  e'
superiore a lire tre miliardi.