Art. 4. 
                       Dichiarazione infedele 
 
  1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito  con  la
reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le  imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle  dichiarazioni
annuali relative a dette imposte elementi  attivi  per  un  ammontare
inferiore a quello effettivo od  elementi  passivi  fittizi,  quando,
congiuntamente: 
    a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a  taluna  delle
singole imposte, a lire duecento milioni; 
    b)  l'ammontare  complessivo  degli  elementi  attivi   sottratti
all'imposizione,  anche  mediante  indicazione  di  elementi  passivi
fittizi, e' superiore al dieci per cento  dell'ammontare  complessivo
degli elementi attivi indicati  in  dichiarazione,  o,  comunque,  e'
superiore a lire quattro miliardi.