Art. 7. 
        Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio 
  1. Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le
rilevazioni nelle scritture contabili  e  nel  bilancio  eseguite  in
violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza
ma sulla base di metodi costanti di impostazione  contabile,  nonche'
le rilevazioni e le valutazioni  estimative  rispetto  alle  quali  i
criteri concretamente applicati  sono  stati  comunque  indicati  nel
bilancio. 
  2. In ogni caso, non danno luogo a fatti  punibili  a  norma  degli
articoli  3  e  4  le  valutazioni  estimative   che,   singolarmente
considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per  cento  da
quelle corrette. Degli importi compresi in tale  percentuale  non  si
tiene  conto  nella  verifica  del  superamento   delle   soglie   di
punibilita' previste nel comma 1,  lettere  a)  e  b),  dei  medesimi
articoli.