Articolo 4
              Sistema regionale delle autonomie locali

1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo
118,  primo  comma  della Costituzione, le regioni, ferme restando le
funzioni   che  attengono  ad  esigenze  di  carattere  unitario  nei
rispettivi   territori,   organizzano   l'esercizio   delle  funzioni
amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2.  Ai  fini  di  cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai
principi  stabiliti  dal presente testo unico mi ordine alle funzioni
del  comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi
previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali
e  provinciali  in  rapporto alle caratteristiche della popolazione e
del territorio.

3.  La  generalita'  dei  compiti  e delle funzioni amministrative e'
attribuita  ai comuni alle province e alle comunita' montane, in base
ai principi di cui all'articolo, 4, comma 3, della legge del 15 marzo
1997,  n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali. associative ed
organizzative,  con  esclusione  delle  sole  funzioni che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale.

4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni
e  delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un
efficiente  sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo
economico, sociale e civile.

5.  Le  regioni,  nell'ambito  della  propria  autonomia legislativa,
prevedono  strumenti  e  procedure di raccordo e concertazione, anche
permanenti,  che  diano  luogo  a forme di cooperazione strutturali e
funzionali,  al  fine  di  consentire  la  collaborazione  e l'azione
coordinata  fra  regioni  ed enti locali nell'ambito delle rispettive
competenze.