Articolo 5
                  Programmazione regionale e locale

1.  La  regione  indica  gli  obiettivi generali della programmazione
economico  sociale  e  territoriale e su questi ripartisce le risorse
destinate  al  finanziamento del programma di investimenti degli enti
locali.

2.  Comuni  e province concorrono alla determinazione degli obiettivi
contenuti  nei  piani  e  programmi  dello  Stato  e  delle regioni e
provvedono,   per   quanto   di   propria   competenza,   alla   loro
specificazione ed attuazione.

3.  La  legge  regionale stabilisce forme e modi della partecipazione
degli  enti  locali alla formazione dei piani e programmi regionali e
degli altri provvedimenti della regione.

4.  La  legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli
atti  e  gli  strumenti  della programmazione socio-economica e della
pianificazione  territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai
fini dell'attuazione dei programmi regionali.

5.  La  legge  regionale  disciplina altresi', con norme di carattere
generale.  modi  e  procedimenti per la verifica della compatibilita'
fra  gli  strumenti  di  cui  al comma 4 e i programmi regionali, ove
esistenti.