Art. 7
                             Regolamenti

  1.  Nel  rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto,
il  comune  e  la  provincia  adottano  regolamenti  nelle materie di
propria  competenza  ed  in  particolare  per  l'organizzazione  e il
funzionamento  delle istituzioni e degli organismi di partecipazione,
per  il  funzionamento  degli organi e degli uffici e per l'esercizio
delle funzioni.