Articolo 8 
                       Partecipazione popolare 
 
1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le
libere forme associative e  promuovono  organismi  di  partecipazione
popolare  all'amministrazione  locale.  I  rapporti  di  tali   forme
associative sono disciplinati dallo statuto. 
 
2. Nel procedimento relativo, all'adozione di atti  che  incidono  su
situazioni giuridiche soggettive  devono  essere  previste  forme  di
partecipazione degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo
statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7  agosto
1990, n. 241. 
 
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione  della
popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze,  petizioni
e proposte di cittadini singoli  o  associati  dirette  a  promuovere
interventi per la migliore tutela di interessi  collettivi  e  devono
essere, altresi', determinate le  garanzie  per  il  loro  tempestivo
esame.  Possono  essere,  altresi',  previsti  referendum  anche   su
richiesta di un adeguato numero di cittadini. 
 
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono
riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere
luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali,  comunali
e circoscrizionali. 
 
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di  cui  alla  legge  8  marzo
1994, n. 203, e al  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
promuove forme  di  partecipazione  alla  vita  pubblica  locale  dei
cittadini  dell'Unione  europea  e   degli   stranieri   regolarmente
soggiornanti.