Art. 10. Voto dei degenti nei luoghi di cura 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero. 2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, e' ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.