Art. 10.
                 Voto dei degenti nei luoghi di cura
  1.   In   occasione   di   tutte   le  consultazioni  elettorali  o
referendarie,  gli  elettori  ricoverati  nei  luoghi di cura possono
votare  negli  stessi  luoghi  esclusivamente previa esibizione della
tessera   elettorale   e  dell'attestazione  rilasciata  dal  sindaco
concernente  l'avvenuta  inclusione  negli  elenchi  dei  degenti  in
ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.
  2.  L'attestazione  di  cui  al  comma 1, a cura del presidente del
seggio, e' ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle
tessere elettorali dei votanti.