Art. 11.
                   Annotazione del voto assistito
  1.  L'annotazione  dell'avvenuto  assolvimento  delle  funzioni  di
accompagnatore,  prevista  dall'articolo 55, terzo comma, del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   30  marzo  1957,  n.  361,  e
dall'articolo  41,  terzo  comma,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  16  maggio  1960, n. 570, viene apposta dal presidente di
seggio   sulla   tessera   elettorale  dell'accompagnatore  medesimo,
all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio
del voto.
 
          Note all'art. 11:
              - Il  testo  dell'art. 55, terzo comma, del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   30 marzo   1957,  n.  361
          (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
          la elezione della Camera dei deputati), e' il seguente:
              "Nessun   elettore   puo'  esercitare  la  funzione  di
          accompagnatore per piu' di un invalido. Sul suo certificato
          elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente del
          seggio, nel quale ha assolto tale compito".
              - L'art.  41,  terzo  comma, del decreto del Presidente
          della  Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle
          leggi  per la composizione e la elezione degli organi delle
          amministrazioni comunali), e' cosi' formulato:
              "Nessun   elettore   puo'  esercitare  la  funzione  di
          accompagnatore per piu' di un invalido. Sul suo certificato
          elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente del
          seggio, nel quale ha assolto tale compito.".