Art. 9. 
Apertura  degli  uffici  comunali  per  il  rilascio  delle   tessere
                             elettorali 
  1.  In  occasione  di   tutte   le   consultazioni   elettorali   o
referendarie,  allo  scopo  di  rilasciare,  previa  annotazione   in
apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati
delle  tessere  in  caso  di  deterioramento,  smarrimento  o   furto
dell'originale, l'Ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque
giorni antecedenti la elezione dalle ore 9 alle ore 19 e  nel  giorno
della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.