Art. 10.
                (Istituzioni pubbliche di assistenza
                           e beneficenza)
1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla
data   di   entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto
legislativo  recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche
di  assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890,
n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a)   definire   l'inserimento   delle   IPAB  che  operano  in  campo
socio-assistenziale   nella   programmazione  regionale  del  sistema
integrato  di  interventi  e  servizi sociali di cui all'articolo 22,
prevedendo anche modalita' per la partecipazione alla programmazione,
secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b);
b)   prevedere,   nell'ambito   del  riordino  della  disciplina,  la
trasformazione  della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire
l'obiettivo   di  un'efficace  ed  efficiente  gestione,  assicurando
autonomia  statutaria,  patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica
compatibile   con   il   mantenimento  della  personalita'  giuridica
pubblica;
c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b): 1) di
un  regime  giuridico  del  personale di tipo privatistico e di forme
contrattuali coerenti con la loro autonomia; 2) di forme di controllo
relative  all'approvazione  degli  statuti,  dei  bilanci  annuali  e
pluriennali,  delle  spese  di  gestione del patrimonio in materia di
investimenti, delle alienazioni, cessioni e permute, nonche' di forme
di   verifica  dei  risultati  di  gestione,  coerenti  con  la  loro
autonomia;
d)  prevedere  la  possibilita'  della  trasformazione  delle IPAB in
associazioni  o  in  fondazioni  di diritto privato fermo restando il
rispetto  dei  vincoli  posti  dalle  tavole  di  fondazione  e dagli
statuti,  tenuto  conto  della  normativa  vigente che regolamenta la
trasformazione  dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di
particolari condizioni statutarie e patrimoniali;
e)  prevedere  che  le  IPAB che svolgono esclusivamente attivita' di
amministrazione  del  proprio  patrimonio adeguino gli statuti, entro
due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel
rispetto  delle  tavole  di  fondazione,  a  principi  di efficienza,
efficacia  e  trasparenza  ai  fini  del  potenziamento  dei servizi;
prevedere  che  negli  statuti  siano  inseriti appositi strumenti di
verifica della attivita' di amministrazione dei patrimoni;
f)   prevedere   linee   di   indirizzo  e  criteri  che  incentivino
l'accorpamento   e   la   fusione  delle  IPAB  ai  fini  della  loro
riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);
g)  prevedere  la possibilita' di separare la gestione dei servizi da
quella  dei  patrimoni  garantendo  comunque  la finalizzazione degli
stessi  allo  sviluppo  e  al  potenziamento del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;
h)  prevedere  la possibilita' di scioglimento delle IPAB nei casi in
cui,  a  seguito  di  verifica  da  parte  delle regioni o degli enti
locali,  risultino  essere  inattive  nel campo sociale da almeno due
anni  ovvero risultino esaurite le finalita' previste nelle tavole di
fondazione  o  negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento
delle  IPAB,  l'effettiva  destinazione  dei  patrimoni  alle  stesse
appartenenti,  nel  rispetto degli interessi originari e delle tavole
di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse,
a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni
territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il
sistema integrato di interventi e servizi sociali;
i)  esclusione  di  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della finanza
pubblica.
2.  Sullo  schema  di  decreto  legislativo  di  cui  al comma 1 sono
acquisiti  i  pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del   decreto   legislativo   28   agosto   1997,  n.  281,  e  delle
rappresentanze  delle  IPAB.  Lo  schema  di  decreto  legislativo e'
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da
parte  delle  competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3.  Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto
legislativo  di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
 
          Nota all'art. 10, comma 1:
          -  La  legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante: "Norme sulle
          istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza", e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1890, n.
          171.
          Nota all'art. 10, comma 2:
          -  Per  il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
          n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.