Art. 9.
                       (Funzioni dello Stato)
1.  Allo  Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo
129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' dei poteri
di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali
per i seguenti aspetti:
a)  determinazione  dei  principi  e  degli  obiettivi della politica
sociale  attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi
sociali di cui all'articolo 18;
b)   individuazione   dei   livelli   essenziali  ed  uniformi  delle
prestazioni,  comprese  le  funzioni in materia assistenziale, svolte
per  minori  ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del
settore penale;
c)  fissazione  dei  requisiti minimi strutturali e organizzativi per
l'autorizzazione  all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo
residenziale  e  semiresidenziale;  previsione di requisiti specifici
per le comunita' di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;
d)  determinazione  dei  requisiti  e  dei  profili  professionali in
materia di professioni sociali, nonche' dei requisiti di accesso e di
durata dei percorsi formativi;
e)   esercizio   dei   poteri  sostitutivi  in  caso  di  riscontrata
inadempienza  delle  regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
f)  ripartizione  delle  risorse del Fondo nazionale per le politiche
sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 7.
2.  Le  competenze  statali  di  cui al comma 1, lettere b) e c), del
presente  articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le
restanti  competenze  sono  esercitate  secondo  i  criteri stabiliti
dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
 
          Nota all'art. 9, comma 1:
          - Per il testo dell'art. 129 del citato decreto legislativo
          n. 112 del 1998, si veda in note all'art. 2, comma 1.
          Note all'art. 9, comma 1, lettera e):
          -  Per  il  testo  dell'art. 8 della citata legge n. 59 del
          1997, si veda in note all'art. 5, comma 3.
          -  Il  testo  dell'art. 5 del citato decreto legislativo n.
          112 del 1998, e' il seguente:
          "Art.  5  (Poteri  sostitutivi).  - 1. Con riferimento alle
          funzioni  e  ai  compiti spettanti alle regioni e agli enti
          locali,  in  caso  di  accertata  inattivita'  che comporti
          inadempimento  agli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          all'Unione  europea  o  pericolo  di grave pregiudizio agli
          interessi   nazionali,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente per materia,
          assegna   all'ente  inadempiente  un  congruo  termine  per
          provvedere.
          2.  Decorso  inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio dei
          Ministri,  sentito  il  soggetto  inadempiente,  nomina  un
          commissario che provvede in via sostitutiva.
          3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura
          di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare
          il  provvedimento  di  cui  al  comma 2,  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  competente. Il provvedimento in tal modo adottato
          ha  immediata  esecuzione  ed  e' immediatamente comunicato
          rispettivamente  alla  Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni
          e alla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata
          ai  rappresentanti  delle comunita' montane, che ne possono
          chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti
          dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          4.  Restano  ferme  le  disposizioni  in  materia di poteri
          sostitutivi previste dalla legislazione vigente".
          Note all'art. 9, comma 2:
          -  Il  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante:
          "Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  30 agosto 1997, n. 202. Il
          testo dell'art. 8 e' il seguente:
          "Art.  8  (Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni  e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-
          regioni.
          2.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI,  ed  il presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge 8 giugno 1990, n. 142.
          Alle  riunioni  possono  essere  invitati  altri membri del
          Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
          locali o di enti pubblici.
          3.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI dell'UPI o dell'UNCEM.
          4.  La  Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
          dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
          presiedute  dalPresidente  del Consiglio dei Ministri o, su
          sua  delega,  dal  Ministro  per gli affari regionali o, se
          tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
          -  Per  il testo dell'art. 129, comma 2, del citato decreto
          legislativo  n.  112  del 1998, si veda in note all'art. 2,
          comma 1.